Improcedibilità per omessa produzione della relata di notifica della sentenza (Cass. civ. n. 29932/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, dalla dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso deriva per il ricorrente l’onere di depositare, nel termine perentorio di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica. La mancata tempestiva produzione determina l’improcedibilità del ricorso, vizio rilevabile d’ufficio e non sanato da successiva produzione tardiva, neppure se il ricorso risulti notificato entro il termine di sei mesi.
Il Fatto
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 729/2016, accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo e, previa compensazione, condannava il debitore opposto al pagamento di una differenza. La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello del debitore, confermando la decisione di primo grado.
Il debitore soccombente proponeva ricorso per cassazione, dichiarando nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata via PEC in data 26 settembre 2022. Tuttavia, non depositava la copia autentica della sentenza munita di relata di notifica. Il ricorso veniva notificato il 25 novembre 2022, oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione (23 settembre 2022), ma entro il termine lungo di sei mesi. La parte intimata non svolgeva difese. Il ricorrente, dopo la proposta di definizione accelerata, depositava con memoria la copia della sentenza e la relata di notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il ricorrente che dichiari l’avvenuta notifica della sentenza impugnata è onerato di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica del provvedimento corredata dalla relata di notifica (o, in caso di notifica telematica, i messaggi PEC di spedizione e ricezione). Tale onere va assolto nel termine perentorio di cui alla norma, che è contestuale al deposito del ricorso.
La Corte ha quindi esaminato il caso concreto: il ricorrente aveva dichiarato la notifica ma non aveva prodotto la relata nel termine previsto, né la stessa risultava dagli atti di ufficio o da produzione del controricorrente (che non si era costituito). La produzione tardiva della relata, effettuata con memoria ex art. 378 c.p.c., non è idonea a sanare il vizio, trattandosi di un requisito di procedibilità previsto per ragioni di ordine pubblico processuale. La Corte ha altresì affermato che l’improcedibilità non è superata dal fatto che il ricorso sia stato notificato entro il termine semestrale, poiché la dichiarazione di notifica della sentenza attiva il termine breve, e la norma che impone la produzione della relata è finalizzata a verificare il rispetto di tale termine, non essendo consentito al ricorrente di avvalersi del termine più lungo a suo piacimento.
La Corte ha infine rigettato l’eccezione di incostituzionalità e di contrasto con l’art. 6 CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU (Patricolo e altri c. Italia), secondo cui la sanzione è proporzionata allo scopo di assicurare il rapido svolgimento del giudizio di legittimità, che interviene dopo due gradi di merito.
Implicazioni Pratiche
- Onere di produzione della relata di notifica: L’avvocato che propone ricorso per cassazione, se dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare, contestualmente al ricorso e a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza munita di relata di notifica (o i messaggi PEC di spedizione e ricezione in caso di notifica telematica), entro il termine perentorio di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- Insanabilità della produzione tardiva: La mancata produzione della relata di notifica nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. determina l’improcedibilità del ricorso, non sanabile da una successiva produzione, neppure se effettuata con memoria ex art. 378 c.p.c., né dalla mancata contestazione della controparte.
- Rischio di condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.: La proposizione di un ricorso per cassazione affetto da vizi di procedibilità manifesti, come l’omessa produzione della relata di notifica, espone il ricorrente alla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., a titolo di responsabilità aggravata.
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Nota della Redazione
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