Compensazione delle spese fondata sul modesto valore della causa è illegittima (Cass. civ. Sez. III n. 563 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali devono essere esplicitate nella motivazione e non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. È pertanto illegittima la compensazione fondata sul modesto valore della causa, che costituisce parametro per la liquidazione dei costi secondo il minimo dello scaglione e non ragione di compensazione. La mancata costituzione delle parti convenute e l’assenza di loro condotte generative della lite non elidono la sostanziale soccombenza, che va riconosciuta nella ripartizione del carico delle spese.

Il Fatto

Un avvocato, dopo aver notificato cinque precetti su altrettanti titoli esecutivi, promuoveva plurime espropriazioni forzate in danno di un ente locale, pignorando crediti dello stesso presso una banca. Riunite le esecuzioni in un unico processo, il giudice dell’esecuzione assegnava al creditore procedente la somma di Euro 2.098,55 e liquidava, a titolo di spese da distrarre in favore del difensore, Euro 790,90.

Il creditore proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., lamentando la violazione dei parametri del d.m. Giustizia n. 55 del 2014. Il Tribunale accoglieva l’opposizione ma disponeva la compensazione delle spese, valorizzando il modesto valore della causa, la mancata costituzione delle convenute e il fatto che queste non avevano dato origine alla lite. Avverso tale sentenza il creditore proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 cod. proc. civ. con riferimento alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione. Il motivo è fondato.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione non possono essere illogiche o erronee: diversamente si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Vengono citate, tra le altre, Cass., Sez. L, ordinanza n. 14036 del 21.05.2024, Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 9977 del 09.04.2019 e Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 6059 del 09.03.2017.

Nel caso concreto il giudice di merito aveva addotto il modesto valore della causa. Tale rilievo è però illogico e illegittimo: il valore costituisce parametro per una liquidazione secondo il minimo dello scaglione di riferimento, non ragione per azzerare il rimborso, come affermato da Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 8346 del 04.04.2018.

Quanto alla mancata costituzione delle convenute e all’assenza di loro condotte generative della lite, la Corte osserva che tali circostanze non elidono una sostanziale soccombenza, che deve essere adeguatamente riconosciuta nella suddivisione del carico delle spese, secondo Cass., Sez. 3, sentenza n. 21083 del 19.10.2015.

In accoglimento del motivo la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale, in persona di diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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