Giustificato motivo all’inottemperanza dell’ordine di allontanamento e valutazione della condizione di apolide (Cass. pen. n. 35967/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore, il giudice è tenuto a valutare compiutamente le eventuali circostanze eccezionali che possono integrare il “giustificato motivo” di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, tra cui rientrano la condizione di apolide di fatto del soggetto, accertata anche in sede civile, e la situazione familiare, in particolare la presenza di figli minori affetti da gravi patologie, che rendano oggettivamente impossibile o particolarmente gravoso l’allontanamento dal territorio nazionale. La mera inottemperanza all’ordine di allontanamento non è sufficiente ad integrare il reato, se il giudice non ha previamente escluso, con motivazione congrua, la sussistenza di un giustificato motivo.
Il Fatto
Un’imputata, cittadina straniera nata in Italia e ivi residente con i propri figli, è stata condannata dal Giudice di pace di Roma per il reato di cui all’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento del Questore di Roma del 15 febbraio 2016, accertato il 19 aprile 2023. La pena irrogata è stata di euro 7.000 di ammenda, con concessione delle attenuanti generiche.
Avverso la sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il Giudice di pace non aveva esaminato la documentazione prodotta, attestante la sua condizione di apolide di fatto (già riconosciuta in sede civile con annullamento del decreto di espulsione), la circostanza di essere madre di tre figli minorenni, tutti nati in Italia, e le gravi condizioni di salute di due di essi. Tali circostanze, secondo la difesa, integravano il giustificato motivo di trattenimento sul territorio italiano.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che la sentenza del Giudice di pace si era limitata ad affermare genericamente che l’annullamento del successivo decreto di espulsione del 19 aprile 2023 non influiva sulla violazione dell’ordine precedente, e che non rilevavano situazioni di impossibilità di allontanarsi, senza tuttavia confrontarsi con gli elementi documentali prodotti dalla difesa.
La Corte ha sottolineato che il provvedimento impugnato non aveva considerato la sentenza del Giudice di pace civile di Roma (Sezione Stranieri), che aveva annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, riconoscendo la condizione di apolide di fatto dell’imputata, nata in Italia, ivi residente, e priva di legami con il Paese di provenienza (Bosnia ed Erzegovina) di cui aveva perso la cittadinanza.
La Corte ha inoltre rilevato che il Giudice di pace non aveva motivato in ordine alla situazione familiare della ricorrente, in particolare alla circostanza che fosse madre di tre figli minorenni, tutti nati in Italia, i primi due nati prima dell’ordine di allontanamento, e due di essi affetti da gravi problemi di salute e in cura presso un nosocomio. Ha affermato che tali circostanze sono astrattamente idonee a giustificare il mancato allontanamento dal territorio italiano e ad integrare il “giustificato motivo” di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, con le quali il Giudice di pace non si era confrontato.
Implicazioni Pratiche
- Allegazione del giustificato motivo: L’avvocato che assiste un imputato per inottemperanza all’ordine di allontanamento deve produrre e insistere sulla valutazione di tutte le circostanze che possono integrare il giustificato motivo, in particolare la condizione di apolide di fatto (con documentazione comprovante l’assenza di legami con il Paese di origine e l’impossibilità di ottenere un documento di viaggio) e la situazione familiare (presenza di figli minori, specialmente se affetti da gravi patologie che richiedono cure continuative in Italia).
- Valutazione della documentazione sanitaria e familiare: In sede di impugnazione, la difesa deve richiamare specificamente il principio per cui la presenza di figli minori nati in Italia e affetti da gravi malattie, la cui cura è garantita dal servizio sanitario nazionale, può costituire un giustificato motivo all’inottemperanza, richiedendo al giudice di merito una valutazione concreta e non meramente formale.
- Rilevanza del riconoscimento dello status di apolide in sede civile: L’avvocato deve eccepire che il riconoscimento, anche in sede civile, della condizione di apolide di fatto e l’annullamento del decreto di espulsione costituiscono elementi decisivi per escludere la punibilità, poiché rendono oggettivamente inesigibile l’ottemperanza all’ordine di allontanamento, e il giudice penale non può ignorare tali statuizioni senza adeguata motivazione.
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