Errore materiale sulla recidiva e sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p. (Cass. pen. n. 35946/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze aggravanti, l’errato riferimento a una circostanza diversa da quella effettivamente contestata (nella specie, la recidiva invece dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen.) non inficia la motivazione del giudice, quando il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sia fondato su elementi attinenti alla particolare offensività del fatto, e non sull’incidenza dell’aggravante rispetto al giudizio di valenza. In tema di prescrizione, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla l. n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), che prevede la sospensione in pendenza del giudizio di appello per un anno e sei mesi, senza che tale disciplina sia stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive riforme.
Il Fatto
Un’imputata è stata condannata in primo grado per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), commessi il 15 maggio 2018. La Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna. Avverso tale sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata (art. 61, n. 2, cod. pen.) e la maturazione della prescrizione intermedia.
La difesa ha rilevato che la sentenza impugnata, nel giustificare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, faceva erroneamente riferimento alla “recidiva”, circostanza non contestata. Ha inoltre eccepito la prescrizione dei reati, sostenendo che il termine di sei anni era decorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo motivo, ha riconosciuto che la Corte d’appello era incorsa in un errore, avendo fatto riferimento alla recidiva invece che all’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen., effettivamente contestata. Tuttavia, ha ritenuto tale errore irrilevante, poiché la motivazione del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche non si basava sull’incidenza della recidiva, ma su elementi attinenti alla ricostruzione del fatto di reato, con riguardo alla sua particolare offensività e alle modalità della condotta. Ne consegue che il giudizio reso dalla Corte di appello è ugualmente immune da censure, essendosi fondato su elementi oggettivi del fatto e non sull’aggravante erroneamente menzionata.
Quanto al secondo motivo (prescrizione), la Corte ha rigettato la doglianza, chiarendo che, per i reati commessi nel maggio 2018, si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla c.d. Riforma Orlando (l. n. 103/2017), che ha modificato l’art. 159 cod. pen. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20989/2025), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Per tali reati, la sospensione in pendenza del giudizio di appello è di un anno e sei mesi. Nel caso di specie, i reati sono stati commessi nel maggio 2018, sicché il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della decisione di appello, tenuto conto della sospensione.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione dell’errore materiale: L’avvocato può eccepire l’errato riferimento a una circostanza aggravante diversa da quella contestata, ma la censura è infondata se la motivazione del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche è autonomamente fondata sulla gravità del fatto e sulle modalità della condotta, e non sull’incidenza della specifica aggravante.
- Calcolo della prescrizione per reati del 2018: Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, l’avvocato deve calcolare il termine di prescrizione tenendo conto della sospensione in pendenza del giudizio di appello di un anno e sei mesi, ai sensi dell’art. 159 cod. pen. (Riforma Orlando), non essendo applicabile la successiva disciplina della l. n. 134/2021, che si applica solo ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
- Verifica delle circostanze contestate: L’avvocato deve verificare che la sentenza impugnata abbia correttamente individuato le circostanze aggravanti effettivamente contestate e applicate; tuttavia, un errore materiale nel riferimento a una circostanza diversa non è di per sé sufficiente a determinare l’annullamento della sentenza, se la motivazione è comunque fondata su elementi oggettivi del fatto.
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