Inopponibilità della confisca ai diritti reali di garanzia anteriori e tutela del terzo cessionario del credito (Cass. pen. n. 35968/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca, la previsione dell’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia. Il terzo cessionario del credito ipotecario, anche se subentrato successivamente al sequestro, può far valere i diritti del creditore originario, dimostrando la propria buona fede e l’assenza di collusione, senza che la mera cessione del credito in epoca successiva determini automaticamente uno stato di mala fede.
Il Fatto
In un procedimento penale per corruzione, è stata disposta la confisca per equivalente di un immobile di proprietà del condannato, fino alla concorrenza dell’importo di euro 53.605,00. L’immobile era gravato da ipoteca volontaria, iscritta dalla Banca in data 31 luglio 2002, a garanzia di un mutuo fondiario. Successivamente, il credito ipotecario è stato ceduto dalla Banca alla s.r.l., e poi alla s.p.a.
La società, quale terza creditrice, ha proposto incidente di esecuzione dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, chiedendo il riconoscimento della priorità del proprio diritto reale di garanzia rispetto alla confisca, e l’inopponibilità di quest’ultima al diritto di credito. La Corte d’appello ha accolto l’istanza, dichiarando l’anteriorità del credito rispetto alla confisca e l’inopponibilità della stessa. Avverso tale ordinanza, il Procuratore Generale e l’Avvocatura dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto specificare che rimaneva fermo il diritto di credito dello Stato nei confronti del condannato, da soddisfarsi sul medesimo bene in grado successivo rispetto all’ipoteca o su altri beni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondate le censure. Ha richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24067/2024), secondo cui la previsione dell’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, che sancisce la non pregiudizialità della confisca ai diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, esprime un principio generale, estensibile anche alla confisca per equivalente e alla confisca diretta. Il terzo titolare di un diritto reale di garanzia può, mediante incidente di esecuzione, far accertare l’esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto, desumibili dall’anteriorità della trascrizione del titolo rispetto al provvedimento ablatorio e dalla situazione soggettiva di buona fede.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29847/2018, Island), secondo cui anche il terzo cessionario del credito ipotecario, che abbia acquistato il credito in epoca successiva al sequestro, può dimostrare la propria buona fede e l’assenza di collusione, e può quindi far valere i diritti del creditore originario. La mera cessione del credito “in blocco” non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione che non esime il cessionario dagli oneri di verifica sulla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento della tutela del diritto reale di garanzia, escludendo, in mancanza di prova contraria, ogni ipotesi di collusione con il condannato. La Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione, rilevando che il giudice dell’esecuzione aveva anche precisato, nella motivazione, che l’incidente di esecuzione veniva accolto “impregiudicata ogni possibile sorte del procedimento esecutivo nel senso che è sempre possibile che il ricavato dell’eventuale vendita dell’immobile possa essere idonea a tutelare le pretese creditorie di tutti i soggetti coinvolti”. Tale passaggio motivazionale, da leggersi congiuntamente al dispositivo, implicitamente lasciava impregiudicata la possibilità di soddisfazione del credito dello Stato sul medesimo bene in grado successivo rispetto all’ipoteca o sul restante patrimonio del condannato.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio per il terzo cessionario: L’avvocato del terzo creditore (cessionario del credito ipotecario) deve dimostrare, in sede di incidente di esecuzione, l’anteriorità del credito rispetto al sequestro/confisca, nonché la buona fede del creditore originario e del cessionario, provando l’assenza di collusione con il condannato e l’adempimento dell’obbligo di informazione; la mera cessione successiva al sequestro non è di per sé ostativa.
- Estensione del principio a tutti i tipi di confisca: L’avvocato deve eccepire che il principio di inopponibilità della confisca ai diritti reali di garanzia anteriori non è limitato alla confisca di prevenzione (art. 52 d.lgs. n. 159/2011), ma è generale e si applica anche alla confisca per equivalente e alla confisca diretta, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
- Potere del giudice dell’esecuzione: Il giudice dell’esecuzione, nel riconoscere la priorità del diritto reale di garanzia sulla confisca, può limitarsi a dichiarare l’inopponibilità della confisca al credito, senza dover specificare in dispositivo le modalità di soddisfazione del credito dello Stato, che rimangono impregiudicate e saranno regolate dai principi generali dell’esecuzione forzata.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.