Limitazione all’accesso ai canali radio FM per detenuti al 41-bis e tutela del diritto all’informazione (Cass. pen. n. 35973/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reclamo giurisdizionale del detenuto ex art. 35-bis Ord. pen., il giudice di sorveglianza deve verificare la sussistenza di un pregiudizio concreto ed attuale derivante da un comportamento dell’Amministrazione penitenziaria lesivo di una posizione di diritto soggettivo. La limitazione all’accesso ai canali radio in modulazione di frequenza (FM) per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., disposta dalla circolare dipartimentale, è giustificata da effettive esigenze di sicurezza e ordine pubblico, connesse alla possibilità di veicolare messaggi dall’esterno attraverso tali canali. Detta limitazione non integra una lesione del diritto all’informazione quando sia assicurato l’accesso a canali televisivi di maggiore diffusione nazionale e ad altre fonti informative.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. ha richiesto di essere autorizzato ad utilizzare un apparecchio radio sintonizzabile sui canali FM e di potersi sintonizzare con la televisione sui canali radio digitali della piattaforma. La direzione del carcere ha negato l’autorizzazione, conformemente alla circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del 2 ottobre 2017, che limita l’accesso ai canali FM per ragioni di sicurezza.
Il magistrato di sorveglianza e, successivamente, il Tribunale di sorveglianza di Perugia hanno respinto la richiesta del detenuto, ritenendo giustificato il divieto da esigenze di sicurezza e ordine pubblico, e rilevando che il detenuto non aveva lamentato in modo specifico una concreta compromissione del diritto alla informazione. Avverso tale provvedimento, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente richiamato il principio (Sez. 1, n. 54117/2017) secondo cui il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell’Amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 28258/2021; Sez. 1, n. 23533/2020) secondo cui la limitazione ad alcuni canali televisivi, anziché ad altri, non incide sul diritto del detenuto di accedere all’informazione, che è assicurata dal consentito accesso ai canali televisivi di maggiore diffusione nazionale. Tale situazione di fatto non integra una effettiva violazione dei diritti del detenuto e, dunque, non giustifica l’intervento giurisdizionale a tutela.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che la limitazione all’accesso ai canali radio FM, disposta dalla circolare dipartimentale, fosse giustificata da effettive esigenze di sicurezza e ordine pubblico, risultando che attraverso i canali FM era possibile veicolare messaggi dall’esterno. La conformazione dell’esercizio del diritto all’informazione e all’intrattenimento, che assicurava l’accesso ai canali radio AM e ai tre canali radio della piattaforma digitale sul televisore, non era tale da limitare un effettivo esercizio del diritto, ma costituiva una mera modalità organizzativa, necessaria nella gestione della complessa struttura a fronte della nota ampiezza dell’offerta radiofonica e delle particolari esigenze di sicurezza. Il detenuto, inoltre, non aveva lamentato in modo specifico una concreta compromissione del suo diritto alla informazione.
Implicazioni Pratiche
- Onere di allegazione del pregiudizio concreto: L’avvocato che propone reclamo avverso un provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria limitativo di un diritto del detenuto deve allegare e provare un pregiudizio concreto ed attuale, e non limitarsi a contestare genericamente la legittimità della limitazione, poiché il giudice di sorveglianza verifica solo la lesione di un diritto soggettivo, non la mera correttezza amministrativa.
- Giustificazione delle limitazioni per motivi di sicurezza: Le limitazioni all’accesso a mezzi di informazione e intrattenimento (es. canali radio FM) per i detenuti in regime di 41-bis sono legittime se giustificate da esigenze di sicurezza (es. veicolazione di messaggi), purché siano assicurate fonti alternative di informazione (es. canali televisivi nazionali, canali radio AM); la difesa deve contestare la proporzionalità della misura, dimostrando l’assenza di una concreta minaccia per la sicurezza.
- Limiti del sindacato sulla circolare dipartimentale: Il giudice di sorveglianza può sindacare la legittimità della circolare DAP che limita l’accesso ai canali FM solo se la limitazione appare manifestamente irragionevole o sproporzionata rispetto alle esigenze di sicurezza; in caso contrario, la circolare costituisce una modalità organizzativa legittima, e la difesa deve concentrarsi sulla dimostrazione che, nel caso concreto, il diniego ha cagionato una lesione effettiva e non meramente astratta del diritto all’informazione.
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