Reati edilizi: prescrizione, opere in struttura metallica e riformatio in peius (Cass. pen. n. 37512/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di costruzione abusiva e le contravvenzioni in materia antisismica hanno natura permanente, con decorrenza della prescrizione dal completamento dell’opera o dalla definitiva cessazione dei lavori. La disciplina penale di cui agli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 si applica non solo alle opere in cemento armato ma anche a quelle con struttura metallica singolarmente considerata. La rideterminazione della pena in appello proposto dal solo imputato, senza specificazione sul beneficio già concesso, implica il mantenimento della sospensione condizionale della pena per effetto del divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
Gli imputati venivano condannati dal Tribunale di Catania per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64, 65, 71, 72, 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di opere edilizie abusive in zona sismica, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e delle necessarie precauzioni antisismiche. La Corte di appello di Catania, in parziale riforma, rideterminava la pena in mesi tre di arresto ed euro 8.300,00 di ammenda, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo: intervenuta prescrizione dei reati; violazione di legge e travisamento delle prove in ordine alla natura dell’opera (travi in ferro anziché cemento armato); mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; diniego delle attenuanti generiche; violazione del divieto di reformatio in peius per la mancata esplicitazione della sospensione condizionale in dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sulla prescrizione, richiama il principio secondo cui il reato di costruzione abusiva ha natura permanente, e il termine decorre dal completamento dell’opera o dalla definitiva cessazione dei lavori (Sez. U, n. 17178/2002). La consumazione si protrae fino al compimento dell’opera o al verificarsi di un evento impeditivo, quale il sequestro o la sentenza di primo grado. Il termine quinquennale massimo, considerato l’accertamento del 7 luglio 2018, sarebbe maturato il 7 luglio 2023; la sentenza di primo grado è del 19 giugno 2023, quindi la prescrizione non era maturata. Ai reati, commessi nel 2018, si applica la disciplina della sospensione ex art. 159 cod. pen. introdotta dalla legge n. 103/2017, con conseguente maturazione, considerati i periodi di sospensione, in data 5 giugno 2026.
Sulla natura delle opere, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui gli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 si applicano non solo alle opere in cemento armato ma anche a quelle che, singolarmente, possiedono una struttura metallica, in ragione della potenziale pericolosità del materiale impiegato e della necessità di precauzioni antisismiche (Sez. 3, n. 56067/2017; Sez. 3, n. 29822/2020; Sez. 3, n. 14237/2021). Il riferimento alla presenza di travi in ferro è sufficiente a integrare i reati di cui al capo b).
Sul diniego dell’art. 131-bis, la Corte ritiene la motivazione congrua e non illogica: il giudice di appello ha valorizzato la gravità del fatto, le modalità della condotta e la consapevolezza della inedificabilità dell’area, senza necessità di disamina di tutti i criteri ex art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 55107/2018). Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte richiama il principio secondo cui l’obbligo di motivazione qualifica la decisione di concederle, non quella opposta, che può fondarsi sulla mera assenza di elementi positivi (Sez. 4, n. 32872/2022).
Infine, sul divieto di reformatio in peius, la Corte afferma che, in appello proposto dal solo imputato, la rideterminazione della pena senza specificazione sul beneficio della sospensione condizionale già concesso dal giudice di primo grado implica il mantenimento del beneficio, per effetto del divieto di reformatio in peius (Sez. 5, n. 20506/2019; Sez. 3, n. 16184/2013).
Implicazioni Pratiche
- Prescrizione dei reati edilizi permanenti: la difesa che eccepisce la prescrizione dei reati di costruzione abusiva e violazione della normativa antisismica deve verificare la data effettiva di completamento dell’opera o della definitiva cessazione dei lavori, non limitandosi alla data dell’accertamento giudiziale. Il termine prescrizionale decorre dalla ultimazione dell’opera, che richiede il possesso di tutti i requisiti di agibilità, e le sospensioni per i rinvii devono essere computate. In caso di impugnazione, la prescrizione deve essere eccepita tempestivamente, tenendo conto della disciplina transitoria applicabile ratione temporis.
- Opere in struttura metallica e applicazione degli artt. 64-65 d.P.R. 380/2001: la disciplina penale in materia di opere antisismiche si applica anche alle opere realizzate con struttura metallica, anche in assenza di cemento armato. La difesa non può limitarsi a contestare l’assenza del cemento armato per escludere l’applicabilità della normativa; deve dimostrare che gli elementi metallici non assolvevano a funzione portante della struttura.
- Riformatio in peius e sospensione condizionale: in caso di appello del solo imputato che comporti la rideterminazione della pena, il giudice di secondo grado, se non specifica nel dispositivo la decisione sulla sospensione condizionale già concessa, la conferma implicitamente. L’avvocato deve eccepire la violazione del divieto di reformatio in peius se il giudice di appello, rideterminando la pena, omette di confermare il beneficio o lo esclude in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.