Reato continuato in executio travisamento data commissione e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 31011 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che rigetta la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato deve fondare il diniego su un’accertata e corretta sequenza temporale delle condotte. L’erronea indicazione delle date di commissione dei reati, desunta erroneamente dagli atti, integra un vizio di motivazione rilevante ai fini dell’art. 671 cod. proc. pen., perché l’indice della contiguità temporale è elemento essenziale della valutazione sull’unicità del disegno criminoso. Il provvedimento che su quel dato si fonda, sia pure non in via esclusiva, deve essere annullato con rinvio al giudice competente, perché verifichi nuovamente l’arco temporale in cui i reati sono stati commessi.

Il Fatto

Il condannato, con tre sentenze irrevocabili, aveva riportato condanne per truffa, truffa aggravata e sostituzione di persona, commesse in epoche diverse e con modalità differenti: come falso consulente finanziario, come venditore online e come procacciatore d’affari. Il difensore aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del reato continuato, sostenendo l’unicità del disegno criminoso.

Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza, escludendo la medesimezza del disegno criminoso in ragione dell’ampio arco temporale di commissione dei fatti e delle diverse modalità delle condotte. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo travisamento del dato temporale e omissione di valutazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, concentrando l’attenzione sul primo motivo. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato il diniego della continuazione su un dato fattuale errato: i reati sarebbero stati commessi in un arco di oltre dieci anni, e cioè nel novembre 2014, nel giugno 2015 e nel giugno 2024.

La verifica richiesta dalla natura della doglianza ha consentito di accertare, attraverso il certificato del casellario giudiziale in atti, che i reati di truffa e sostituzione di persona giudicati con una delle sentenze di condanna erano stati commessi il 3.2.2014 e non il 3.2.2024. Il dato cronologico su cui il giudice dell’esecuzione aveva costruito il diniego risultava, dunque, alterato.

La Corte ha qualificato il difetto come vizio di motivazione conseguente a un’informazione — le date di commissione dei reati — certamente rilevante ai fini della valutazione richiesta dall’art. 671 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva escluso la continuazione anche sulla base dell’inesatta indicazione di un arco temporale di oltre dieci anni, laddove i reati risultano invece commessi in un intervallo di poco più di un anno.

Ne deriva la necessità che il giudice dell’esecuzione verifichi nuovamente l’indice della contiguità temporale, sul quale — in modo non esclusivo ma rilevante — era stato fondato il rigetto dell’istanza. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, perché proceda a un nuovo apprezzamento dell’arco temporale in cui i reati sono stati commessi, quale elemento dal quale eventualmente desumere l’ideazione unitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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