Cessione del quinto: la sentenza CGUE UniCredit Bank Austria non supera la regola Lexitor per il credito al consumo (ABF Napoli 4551/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 4551 del 20 maggio 2026 (seduta 6 maggio 2026) — Pres. Carriero, Rel. Giuseppe Sorrentino

I fatti

Il ricorrente aveva stipulato, il 27 aprile 2018, un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente con decorrenza 31 agosto 2022, in corrispondenza della quarantottesima rata su 120. Chiedeva all’Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri accessori non maturati, per complessivi 1.094,42 euro.

L’intermediario si opponeva sollevando tre eccezioni: il superamento della regola Lexitor a opera della sentenza della Corte di Giustizia UE relativa al caso C-555/21 (UniCredit Bank Austria); l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950; e la carenza di legittimazione passiva quanto alla richiesta di rimborso dei costi di intermediazione, trattandosi di prestazioni rese da un soggetto terzo in favore del consumatore.

La decisione

Il Collegio ricostruisce analiticamente il quadro normativo: per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 — come quello in esame, sottoscritto nel 2018 — trova applicazione la formulazione dell’art. 125-sexies TUB vigente all’epoca della stipula, interpretata però in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019, secondo quanto già affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019.

Quanto alla sentenza CGUE C-555/21, invocata dall’intermediario per sostenere la non rimborsabilità dei costi up front, il Collegio ne esclude la portata di overruling della regola Lexitor: quella pronuncia riguarda specificamente il credito immobiliare ai consumatori, disciplinato dalla direttiva 2014/17, nel cui ambito l’intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali standardizzate tramite il PIES, secondo una ripartizione regolamentata dei costi che non trova equivalente nel credito al consumo ordinario. Il Collegio richiama anche il considerando n. 70 della nuova direttiva 2023/2225, che conferma la tendenza a includere nella riduzione anche i costi indipendenti dalla durata del contratto.

Anche l’eccezione fondata sull’art. 6-bis del D.P.R. 180/1950 viene respinta: la stessa norma richiama espressamente la disciplina del credito ai consumatori del TUB, e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia proprio nella parte in cui limitava la rimborsabilità ai soli costi recurring.

Nel merito, il Collegio qualifica sia le spese di istruttoria sia la commissione di intermediazione come costi up front, da rimborsare secondo il criterio della curva degli interessi. Non essendo stato retrocesso nulla al momento dell’estinzione, al ricorrente spetta il rimborso integrale calcolato secondo tale criterio: 523,18 euro per la commissione di intermediazione e 155,05 euro per le spese di istruttoria, per un totale di 678,00 euro.

La sentenza della CGUE 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (UniCredit Bank Austria), relativa al credito immobiliare ai consumatori, non supera la regola Lexitor applicabile al credito al consumo: la differenza di regime è giustificata dalla specificità dei contratti di credito immobiliare, nei quali la ripartizione regolamentata dei costi tramite il PIES riduce il margine di manovra dell’intermediario in modo non replicabile nel credito ordinario.

L’esito

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di 678,00 euro, oltre alla somma di 200,00 euro dovuta alla Banca d’Italia a titolo di contributo alle spese della procedura e alla somma di 20,00 euro dovuta al ricorrente quale rimborso del contributo versato per la presentazione del ricorso.

Perché questa decisione conta, in pratica

Gli intermediari continuano a invocare la sentenza CGUE sul credito immobiliare per resistere ai rimborsi nella cessione del quinto, ma l’ABF respinge sistematicamente questo tentativo: si tratta di ambiti normativi distinti, e la regola Lexitor resta pienamente applicabile al credito al consumo. Chi estingue anticipatamente una cessione del quinto stipulata prima del 2021 può quindi continuare a far valere il diritto al rimborso di tutti i costi non maturati, inclusi quelli up front, senza che simili eccezioni ne intacchino la fondatezza.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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