Cessione del quinto dello stipendio: se l’intermediario non dimostra di aver già rimborsato, paga tutto secondo la curva degli interessi (ABF Bologna 3854/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bologna, decisione n. 3854 del 4 maggio 2026 (seduta 24 marzo 2026) — Pres. Tenella Sillani, Rel. Ilaria Pagni

I fatti

La ricorrente aveva stipulato, l’8 febbraio 2018, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel giugno 2023 in corrispondenza della sessantunesima rata su 120. Lamentava il mancato rimborso delle commissioni di intermediazione creditizia e delle spese di istruttoria non maturate, chiedendo 759,29 euro oltre interessi e spese, nonché la restituzione di eventuali quote versate dopo l’estinzione o comunque in eccedenza.

L’intermediario si opponeva sostenendo di aver già provveduto a corrispondere quanto dovuto, senza tuttavia fornire riscontro documentale del rimborso.

La decisione

Il Collegio applica il quadro normativo consolidato per i contratti anteriori al 25 luglio 2021: l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021, come modificato dall’art. 27 del d.l. 104/2023, rinvia alla disciplina previgente dell’art. 125-sexies TUB, integrata dai principi sull’indebito e sull’arricchimento senza causa, con esclusione delle sole imposte. Richiama il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, che recepisce la sentenza Lexitor: riduzione secondo equità per i costi up front in assenza di criterio pattizio di proporzionalità, riduzione lineare per i costi recurring.

Il Collegio qualifica sia le commissioni di istruttoria sia le provvigioni all’intermediario del credito come costi up front, in quanto riferite ad attività che si esauriscono con la sottoscrizione del contratto, applicando il criterio della curva degli interessi. Dalla documentazione in atti non emerge alcun rimborso già effettuato dall’intermediario a fronte di tali voci — nonostante l’affermazione difensiva in tal senso — sicché al ricorrente spetta l’intero importo calcolato: 107,50 euro per le commissioni di istruttoria e 307,52 euro per le provvigioni all’intermediario, per un totale di 415,00 euro.

Il Collegio precisa inoltre che il rimborso degli interessi costituisce un’obbligazione restitutoria, e non risarcitoria, sicché gli interessi legali decorrono dalla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora. Vengono invece respinte sia la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva — non essendo stati allegati elementi di particolare complessità della controversia, di natura seriale — sia la domanda di restituzione delle quote versate in eccedenza dopo l’estinzione, non supportata da prova documentale.

Quando l’intermediario si limita ad affermare di aver già corrisposto quanto dovuto senza produrre riscontro documentale del rimborso, l’ABF liquida l’intero importo calcolato secondo i criteri consolidati, senza alcuna decurtazione per pretesi pagamenti non provati.

L’esito

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di 415,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre alla somma di 200,00 euro dovuta alla Banca d’Italia a titolo di contributo alle spese della procedura e alla somma di 20,00 euro dovuta al ricorrente quale rimborso del contributo versato per la presentazione del ricorso.

Perché questa decisione conta, in pratica

Affermare in sede di controdeduzioni di aver “già rimborsato” non basta: l’intermediario deve produrre la prova documentale del pagamento, pena la condanna all’intero importo dovuto. Chi si vede opporre questa difesa generica in un reclamo può contestarla puntualmente, chiedendo l’esibizione della documentazione contabile a supporto.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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