Concordato semplificato: non serve un’insolvenza reversibile, e in sede di reclamo il giudice decide senza rinviare al Tribunale (Cass. 544/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 544 del 9 gennaio 2026 (R.G.N. 18162/2024) — Presidente Francesco Terrusi, Relatore Andrea Fidanzia.
Il principio di diritto
Il concordato semplificato liquidatorio non presuppone un’insolvenza reversibile: l’art. 25-sexies CCII ne consente l’accesso proprio quando le trattative della composizione negoziata non abbiano avuto esito positivo e non siano praticabili soluzioni idonee al superamento della crisi, sicché la scelta tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale non dipende dalla natura dell’insolvenza, ma dalla valutazione sulla migliore soddisfazione dell’interesse dei creditori. In sede di reclamo, inoltre, il giudice non può rimettere la causa al primo giudice per un nuovo scrutinio dell’istanza di omologazione: fuori dal solo caso di inesistenza o nullità della notificazione del ricorso introduttivo (art. 354 c.p.c.), egli deve valutare direttamente la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al concordato semplificato.
Il fatto
La Corte d’Appello di Potenza, in accoglimento del reclamo della società debitrice, aveva revocato il decreto con cui il Tribunale di Lagonegro aveva rigettato l’omologazione del concordato semplificato liquidatorio, disponendo che lo stesso Tribunale procedesse a un nuovo scrutinio dell’istanza. Il giudice d’appello aveva ritenuto errata la premessa del rigetto — secondo cui lo stato di insolvenza ormai maturo precluderebbe l’accesso al concordato semplificato — e carente la valutazione sulla convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale, anche alla luce della messa a disposizione, nella proposta, di due immobili di proprietà dell’amministratore della società.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Liquidazione Giudiziale della società — con ricorso incidentale adesivo di una società cooperativa — mentre la società debitrice ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La motivazione
Il primo motivo — violazione dell’art. 324 c.p.c. — è infondato. La Corte d’Appello, con un precedente provvedimento, aveva dichiarato improcedibile il reclamo contro il decreto di rigetto dell’omologa, senza esaminare nel merito le censure della debitrice: in applicazione dell’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9146/2017), la sopravvenuta apertura della procedura concorsuale comporta l’improcedibilità dell’autonoma impugnazione contro il diniego di omologazione, che confluisce nell’unico reclamo. Quelle censure sono state poi valutate nel secondo reclamo, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, secondo il principio per cui l’impugnazione è unica e ha per oggetto sia la dichiarazione di apertura sia il provvedimento negativo sul concordato (Cass. n. 13817/2011; n. 23264/2016; n. 12964/2016; n. 27301/2018). Non vi è stata, dunque, alcuna doppia valutazione di merito.
Anche il secondo motivo — falsa applicazione dell’art. 25-sexies CCII — è infondato. La lettura congiunta degli artt. 12, comma 1, 23 e 25-sexies CCII non consente di affermare che il concordato semplificato presupponga una crisi reversibile: al contrario, esso è attivabile quando le trattative condotte dall’esperto della composizione negoziata non abbiano avuto esito positivo e non siano praticabili soluzioni idonee al superamento della crisi, presupponendo quindi che la situazione di crisi e insolvenza non sia (più) reversibile. L’opzione per il concordato semplificato rispetto alla liquidazione giudiziale non è legata alla natura dell’insolvenza, ma alla valutazione sulla migliore soddisfazione dell’interesse dei creditori.
È invece fondato il terzo motivo. In tema di reclamo, la Corte ha affermato che il giudice deve revocare la pronuncia impugnata e rimettere la causa al primo giudice, in applicazione dell’art. 354 c.p.c., soltanto quando ravvisi l’inesistenza o la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (Cass. n. 3861/2019; n. 16882/2024). Fuori da tale ipotesi, il giudice d’appello non può “rinviare” al primo giudice, ma deve valutare direttamente la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al concordato semplificato. La sentenza impugnata, che aveva invece disposto un nuovo scrutinio da parte del Tribunale, va perciò cassata con rinvio.
Con il P.Q.M. la Corte ha accolto il terzo motivo, dichiarato infondati il primo e il secondo, e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
La decisione fissa due punti operativi. Primo: chi valuta l’accesso al concordato semplificato liquidatorio non deve dimostrare la reversibilità della crisi — il presupposto è opposto, ed è il fallimento delle trattative nella composizione negoziata; il confronto con la liquidazione giudiziale si gioca sulla convenienza per i creditori, non sulla qualità dell’insolvenza.
Secondo: in sede di reclamo il giudice ha un dovere decisorio pieno. Non può “restituire” il fascicolo al Tribunale per un nuovo esame dell’omologa — salvo il vizio di notifica del ricorso introduttivo — ma deve pronunciarsi lui stesso sui presupposti. Per il debitore e per gli organi della procedura, il giudizio di reclamo è quindi la sede in cui si decide, senza rinvii che allungano i tempi della crisi.
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Nota della Redazione
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