Fallimento in ripercussione del socio palese: effetti ex tunc dalla dichiarazione di fallimento della società (Cass. civ. Sez. 1 n. 22685 del 04.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza dichiarativa del fallimento in ripercussione del socio palese di società di persone, pronunciata ai sensi dell’art. 147, comma 1, l. fall., venga dichiarata nulla per vizio del contraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senza rimessione degli atti al tribunale, e successivamente il fallimento del medesimo socio venga dichiarato, su istanza del curatore, ai sensi dell’art. 147, comma 4, l. fall., gli effetti della nuova sentenza retroagiscono alla data del fallimento della società. Il fallimento del socio palese costituisce, infatti, un effetto ex lege del fallimento della società, avvinto a quest’ultimo da un vincolo societario esternato e pubblicizzato, sicché eventuali anomalie procedimentali non inficiano l’effetto voluto dalla legge, che resta unitario e consustanziale.

Il Fatto

Dichiarato il fallimento di una società in nome collettivo, il tribunale dichiarava, in ripercussione ai sensi dell’art. 147, comma 1, l. fall., il fallimento del socio illimitatamente responsabile. A seguito della revoca di tale declaratoria da parte della corte d’appello per un vizio di notifica, il curatore presentava istanza ai sensi dell’art. 147, comma 4, l. fall., ottenendo una nuova dichiarazione di fallimento del socio.

La figlia del socio, beneficiaria di una donazione di due immobili avvenuta nel biennio antecedente la prima dichiarazione di fallimento, proponeva reclamo avverso l’avviso di vendita dei beni, sostenendo che la seconda sentenza di fallimento del donante avesse effetti ex nunc e non ex tunc, con conseguente illegittimità dell’acquisizione alla massa. Il tribunale rigettava il reclamo, affermando la retroattività degli effetti della seconda declaratoria alla data del fallimento della società.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 147 l. fall. e sulla decorrenza degli effetti della nuova sentenza dichiarativa. Il provvedimento impugnato è ritenuto ammissibile, in quanto decisorio e definitivo, essendo riconducibile alla giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, in analogia all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.

La Corte opera una distinzione tra il fallimento cd. “in ripercussione” del socio palese, disciplinato dal primo comma dell’art. 147 l. fall., che si produce automaticamente come effetto ex lege della sentenza di fallimento della società, e il fallimento cd. “in estensione” del socio occulto, previsto dal quarto comma, che richiede un’iniziativa di parte diretta ad accertare l’esistenza di un vincolo sociale non pubblicizzato.

Il principio invocato dalla ricorrente, affermato dalle Sezioni Unite n. 8257 del 2002, secondo cui il fallimento “in estensione” del socio occulto ha effetto soltanto ex nunc, è ritenuto non conferente, essendo stato formulato esclusivamente con riferimento alla fattispecie del socio occulto, caratterizzata da un accertamento suppletivo logicamente successivo rispetto a quello dei presupposti del fallimento della società.

Per il socio palese, invece, il fallimento rappresenta un effetto ex lege del fallimento della società, impermeabile a eventuali incidenti procedimentali. La Corte richiama il principio per cui la situazione del socio palese non dichiarato fallito unitamente alla società per anomalie procedimentali non è assimilabile a quella del socio uscito o non più illimitatamente responsabile. Ne consegue che gli effetti della nuova sentenza, ai sensi degli artt. 42, 44, 51, 64 e 67 l. fall., devono essere ancorati alla data del fallimento della società, decorrendo ex tunc. Gli aspetti relativi alla separazione delle masse e alla possibile separata chiusura dei fallimenti sono mere evenienze gestionali che non inficiano il momento genetico unitario voluto dalla legge.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e attribuzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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