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Particolare tenuità esclusa per abitualità e ricorso aspecifico (Cass. pen. Sez. I n. 31599/2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto. Il giudice considera le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entità del danno o del pericolo. L’abitualità del comportamento impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità anche quando i reati della stessa indole siano stati commessi molto tempo prima. È inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e ripropone censure generiche o dirette a una diversa valutazione del fatto.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di quattro mesi di arresto per il reato previsto dall’art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Pur essendo sottoposto in via definitiva alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il condannato si era posto alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente.

La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado. Il ricorrente denunciava in cassazione la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che il diniego della particolare tenuità fosse fondato impropriamente sull’assenza di ragioni di necessità e urgenza. Secondo la difesa, i giudici avrebbero invece dovuto verificare l’effettivo grado di offensività della condotta.

La Motivazione della Corte

La Cassazione richiama anzitutto il criterio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016. Il giudizio di particolare tenuità non può dipendere da un singolo elemento, ma deve investire congiuntamente le modalità del fatto, la colpevolezza e l’entità dell’offesa. La valutazione resta affidata al giudice di merito, purché sorretta da argomenti coerenti e non manifestamente illogici.

La Corte ribadisce inoltre che il comportamento abituale costituisce un presupposto ostativo autonomo. Non rileva che i precedenti per reati della stessa indole siano risalenti. L’art. 131-bis cod. pen. non prevede, infatti, limiti temporali all’efficacia impeditiva dell’abitualità. La sentenza richiama sul punto anche la pronuncia della Sezione V n. 7371 del 4 febbraio 2026.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva motivato in modo sintetico ma sufficiente. Il riferimento ai precedenti specifici del ricorrente implicava una valutazione negativa dell’abitualità del comportamento, incompatibile con il beneficio invocato. La decisione aveva inoltre escluso la minima offensività della condotta attraverso argomenti che la Cassazione giudica non manifestamente illogici.

Neppure il richiamo all’assenza di necessità e urgenza risulta inconferente. Tale passaggio non introduce un requisito ulteriore per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ma risponde alla deduzione difensiva circa l’uso saltuario dell’autovettura per recarsi al lavoro. Il ricorso non affrontava questa ratio e reiterava contestazioni generiche, sostanzialmente rivolte a ottenere una nuova valutazione fattuale. Ne consegue l’inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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