Errore materiale correggibile d’ufficio quando motivazione e dispositivo divergono (Cass. civ. Sez. I n. 24722 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale può essere rilevata anche d’ufficio quando il contenuto effettivo della decisione emerge in modo univoco dal percorso motivazionale. La divergenza tra singoli passaggi della motivazione e dispositivo è emendabile se dipende da un mero scambio lessicale e non richiede una nuova valutazione della controversia. Quando l’esame dei motivi mostra con chiarezza quale censura sia stata accolta e quale rigettata, il giudice sostituisce le espressioni erronee nelle parti incompatibili. Restano fermi il ragionamento decisorio e l’esito sostanziale già ricavabile dalla sentenza.
Il Fatto
Una società in amministrazione straordinaria aveva proposto il ricorso principale definito da una precedente sentenza della Corte. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, il primo motivo era stato accolto, mentre il secondo era stato rigettato mediante esame pregiudiziale. Tale esito risultava dal punto 4 della motivazione e dallo sviluppo argomentativo contenuto nei punti da 6 a 22.
Nel punto 24 e nel dispositivo, tuttavia, la sentenza riportava l’esito inverso: accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo. La società chiedeva quindi la correzione della parte motiva e del dispositivo, depositando anche memoria. Il procedimento coinvolgeva altresì la banca, già ricorrente incidentale nel giudizio concluso dalla pronuncia da correggere.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla possibilità di rilevare anche d’ufficio l’errore materiale. Il presupposto della correzione viene individuato nel carattere meramente formale dell’incongruenza. Non occorre riesaminare le censure, modificare la valutazione già compiuta o adottare una diversa soluzione della controversia. È sufficiente confrontare le proposizioni incompatibili con il complessivo sviluppo della motivazione.
Questo confronto offre un risultato univoco. Il punto 4 attesta il rigetto del secondo motivo del ricorso principale. I successivi punti da 6 a 22 sviluppano, invece, le ragioni dell’accoglimento del primo motivo. La formula contenuta nel punto 24 non rappresenta quindi la conclusione del ragionamento della Corte, ma ne rovescia accidentalmente i termini. Lo stesso errore viene poi riprodotto nel dispositivo.
La corrispondenza tra il passaggio conclusivo della motivazione e il dispositivo non impedisce la correzione. Entrambe le formulazioni risultano infatti smentite dalle parti nelle quali la sentenza esamina e decide effettivamente i motivi. L’errore consiste nello scambio delle parole “primo” e “secondo”, riferite alle due censure del ricorso principale. La sua eliminazione ripristina la coerenza interna della pronuncia senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
La Corte dispone pertanto due interventi testuali circoscritti. Nell’ultimo capoverso della pagina indicata sostituisce la parola riferita al secondo motivo con quella riferita al primo. Nel dispositivo sostituisce integralmente la frase erronea, precisando che il primo motivo è accolto e il secondo è rigettato. Non viene modificata alcuna ulteriore parte della sentenza.
L’ordinanza demanda infine alla Cancelleria gli adempimenti di competenza, richiamando l’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e l’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. La correzione opera così sul testo documentale della pronuncia e lo riallinea all’esito già chiaramente espresso nella motivazione.
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