Occupazione sine titulo e inammissibilità del ricorso per omesso esame (Cass. civ. Sez. I n. 27947 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando censuri impropriamente l’attività interpretativa del giudice di merito, volta a qualificare giuridicamente i fatti di causa, come nel caso della configurazione dell’obbligazione solidale derivante dall’occupazione sine titulo di un bene demaniale. Inoltre, il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata — incentrata sulla natura pubblicistica del rapporto e sulla prevalenza dell’art. 49 cod. nav. sull’art. 936 cod. civ. — è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in giudizio nei confronti dell’Agenzia del Demanio per far accertare l’illegittimità dell’istanza di pagamento della differenza tra la somma versata a titolo di indennità di occupazione di un immobile e quella rideterminata dall’ufficio, sostenendo di non dover nulla quantomeno fino alla data del decesso della compagna. In via subordinata, aveva eccepito la prescrizione per le somme anteriori al 7 ottobre 2001 e, in via ulteriormente subordinata, aveva chiesto la ripartizione del credito con altro soggetto che aveva occupato l’immobile e la compensazione per i miglioramenti apportati.

La Corte d’appello aveva accolto l’eccezione di prescrizione per gli anni anteriori al 7 ottobre 2001, confermando il credito per il quinquennio successivo, ma aveva rigettato i motivi relativi alla contestata solidarietà dell’obbligazione e alla domanda di compensazione per i miglioramenti, ritenendo applicabile l’art. 49 cod. nav., prevalente sull’art. 936 cod. civ., che escludeva ogni rimborso per le opere eseguite dopo la scadenza della concessione. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all’omesso esame di fatti rilevanti, rilevando in primo luogo la preclusione della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse. Inoltre, la doglianza era inammissibile perché diretta a una diversa interpretazione e qualificazione giuridica dei fatti, prospettando impropriamente un vizio motivazionale insussistente.

La Corte ha precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso concreto, il ricorrente, contestando la configurabilità dell’obbligazione solidale da occupazione sine titulo, censurava impropriamente l’attività interpretativa del giudice del merito.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi incentrata sulla natura pubblicistica del rapporto e sulla prevalenza dell’art. 49 cod. nav. sull’art. 936 cod. civ., limitandosi a lamentare genericamente l’erronea interpretazione della concessione. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito dall’inammissibilità dei primi due. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, considerata la mancata costituzione degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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