Soggettività passiva IMU del concessionario di porto turistico (Cass. civ. Sez. V n. 27810 del 18.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’IMU, il concessionario di immobili demaniali compresi in un porto turistico, nell’accezione di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 509/1997, è l’unico soggetto passivo dell’imposta, a norma dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 23/2011, anche con riguardo ai punti d’ormeggio il cui diritto di utilizzo temporaneo sia stato ceduto a terzi. La cessione frazionata del godimento non incide sulla concessione demaniale, che resta nella disponibilità del concessionario, ed è irrilevante la qualificazione e l’efficacia dei contratti stipulati con i terzi assegnatari.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento d’ufficio con cui Roma Capitale aveva recuperato l’IMU per l’anno 2015 nei confronti della società concessionaria di un porto turistico, per omessa dichiarazione e omesso versamento, con riferimento a immobili demaniali. La società, subentrata alla concessionaria originaria, aveva ceduto a terzi, con atti notarili, la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo di singoli punti d’ormeggio; successivamente, il suo capitale era stato sottoposto a sequestro e poi a confisca. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva escluso il tributo sugli immobili ceduti a terzi e rideterminato le sanzioni con il cumulo giuridico. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia l’ente impositore sia la società, che aveva proposto anche un ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente riunito i ricorsi avverso la medesima sentenza, dichiarando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso successivo, di contenuto speculare al ricorso incidentale, in applicazione del principio per cui, in caso di ricorsi identici proposti dalla stessa parte, la decisione su quello iscritto per primo rende inammissibile l’altro.
Nel merito, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale. Ha richiamato il principio, già affermato per la sub-concessione, per cui la previsione della soggettività passiva in capo al concessionario vale anche per il sub-concessionario solo quando questi concorra alla gestione del servizio pubblico con finalità pubblicistica. Nella vicenda in esame, invece, le cessioni a terzi del diritto di utilizzo temporaneo su singoli punti d’ormeggio rispondevano all’interesse personale dei cessionari al godimento esclusivo: il concessionario non si spoglia del diritto derivante dalla concessione, ma esercita la gestione del porto turistico, conservando controllo e vigilanza sull’uso dei punti d’ormeggio. L’assegnazione a terzi costituisce una modalità di godimento “imprenditoriale” dei beni demaniali, coerente con la destinazione funzionale del porto turistico e disciplinata dalla concessione.
La Corte ha quindi affermato che, in base all’art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 23/2011, la soggettività passiva è radicata nella qualità di concessionario, senza che rilevino eventuali trasferimenti del godimento a terzi finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato. Ha enunciato il principio di diritto per cui il concessionario è l’unico soggetto passivo anche con riguardo ai punti d’ormeggio ceduti a terzi, essendo irrilevante la qualificazione dei contratti stipulati.
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte lo ha rigettato, ritenendo corretta l’applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 per le violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi. Ha invece rigettato tutti i motivi del ricorso incidentale: il primo, in quanto l’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 159/2011 non incide sui crediti tributari anteriori al sequestro; il secondo e il quarto, per la coerenza della motivazione impugnata; il quinto, per la inammissibilità della censura relativa alla valutazione delle prove. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Nota della Redazione
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