Cittadinanza iure sanguinis: rinvio alla Corte UE (Corte cost. ord. n. 147/2026)
La decisione. Con l’ordinanza n. 147 del 2026 la Corte costituzionale non ha deciso se la nuova disciplina sulla cittadinanza per discendenza sia legittima. Ha sospeso il proprio giudizio e ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire se il diritto europeo si opponga all’articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74.
La norma. L’articolo 3-bis stabilisce che è considerato non avere mai acquisito la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della norma, ed è in possesso di un’altra cittadinanza. La stessa disposizione indica alcune eccezioni: la domanda presentata al consolato o al sindaco entro le 23:59 del 27 marzo 2025, l’appuntamento comunicato entro quella data, la domanda giudiziale presentata entro lo stesso termine, un ascendente di primo o secondo grado con la sola cittadinanza italiana, la residenza in Italia di un genitore o adottante per almeno due anni continuativi prima della nascita o dell’adozione.
I casi. Le questioni nascono da tre giudizi. Davanti al Tribunale di Mantova i genitori di un minore nato e residente in Brasile chiedevano la trascrizione dell’atto di nascita e il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio, perché la madre era stata riconosciuta cittadina italiana con una sentenza del 2025. Davanti al Tribunale di Campobasso due cittadini argentini e due cittadine brasiliane chiedevano, in causa contro il Ministero dell’interno, l’accertamento della cittadinanza italiana come discendenti di un avo emigrato e mai naturalizzato all’estero. Con le regole precedenti quelle domande sarebbero state fondate.
Il dubbio dei giudici. Secondo i due tribunali la norma, applicandosi anche a chi era nato prima della sua entrata in vigore, equivarrebbe a una revoca di un diritto già acquisito. Hanno perciò indicato il contrasto con diversi articoli della Costituzione. Il Tribunale di Campobasso ha aggiunto un profilo europeo: gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevedono che sia cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Se lo Stato toglie la cittadinanza nazionale, toglie anche quella europea, e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia deve allora rispettare il principio di proporzionalità ed esaminare caso per caso le conseguenze per la persona interessata.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda di avere già esaminato questo profilo nella sentenza n. 63 del 2026, dichiarando la questione non fondata. In quella decisione aveva affermato che l’articolo 3-bis non revoca la cittadinanza, ma configura una preclusione originaria al suo acquisto, e che per nessuno dei destinatari lo status di cittadino era giuridicamente certo: mancando uno status accertato, non c’erano diritti europei concretamente esercitabili e l’esame individuale delle conseguenze non era ipotizzabile. Ora la Corte conferma questa lettura e ritiene di essersi uniformata alle indicazioni della Corte di giustizia. Le parti, però, hanno chiesto di nuovo il rinvio pregiudiziale. In omaggio al principio di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e alla competenza esclusiva della Corte di giustizia a interpretare in via definitiva il diritto dell’Unione, la Corte costituzionale ha deciso di accogliere la richiesta.
Le altre richieste. La Corte ha invece respinto la domanda di restituire gli atti al giudice alla luce di una recente ordinanza della Corte di cassazione, e la richiesta di attendere una pronuncia delle sezioni unite, alle quali è stato rimesso un quesito diverso.
Cosa cambia in pratica. Per ora nulla. Il giudizio davanti alla Corte costituzionale è sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’articolo 3-bis resta in vigore e continua ad applicarsi. La risposta dei giudici europei dirà se quella preclusione è compatibile con il diritto dell’Unione; solo dopo la Corte costituzionale riprenderà il proprio giudizio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/147