Fallimento e improcedibilità delle domande personali fuori dal concorso (Cass. civ. Sez. I n. 5676 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite nell’arresto n. 24172 del 2025, non si forma giudicato implicito sul vizio processuale determinato dall’errata proposizione ovvero prosecuzione della domanda di verifica dei crediti ovvero di accertamento di ogni diritto reale o personale innanzi ad altro giudice, domanda come tale invece attratta “naturaliter” alla cognizione del giudice del concorso nella relativa procedura endoconcorsuale di accertamento prevista dal Capo V della legge fallimentare, con la sola esclusione, per il regime anteriforma del 2006, di quella integrante un’azione reale immobiliare. Si tratta di vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato o grado del processo, siccome riguardante la potestas iudicandi, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data.
Il Fatto
Una società, poi fallita, aveva richiesto nel 1983 una concessione demaniale per un’area comprendente specchio acqueo, arenile e canali interni, stipulando un atto di sottomissione con la Capitaneria di porto e, sulla base di questo, una serie di contratti di ormeggio con società terze e persone fisiche. A seguito del rigetto dell’istanza di concessione e della caducazione dell’atto di sottomissione, i contraenti adivano il giudice ordinario chiedendo l’accertamento della nullità dei contratti di ormeggio per l’erroneo presupposto della demanialità delle aree e la loro conversione, ai sensi dell’art. 1424 c.c., in contratti traslativi della proprietà. Il Tribunale accertava la natura privata delle aree e rigettava le domande di conversione; la Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, disponeva invece la riqualificazione dei contratti di ormeggio in contratti misti, costituiti da compravendita dei posti barca e da contratto atipico di ormeggio per i soli servizi portuali accessori. Il fallimento proponeva ricorso per cassazione, eccependo l’improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti al di fuori del procedimento di accertamento del passivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, riguardanti la violazione degli artt. 52 e 93 ss. l. fall. e la formazione del giudicato interno sulla questione di procedibilità. In primo luogo, ha chiarito che, ratione temporis, trova applicazione la disciplina antecedente alla riforma del 2006, la quale già apprendeva al foro fallimentare sia le azioni personali e reali relative ai beni mobili, sia quelle personali relative a beni immobili ove dirette a far valere pretese restitutorie nei confronti del fallimento. L’unica eccezione era rappresentata dalle azioni reali immobiliari, riservate ex art. 24 l. fall. alla cognizione ordinaria.
Quanto alla qualificazione delle domande, la Corte ha escluso che le controricorrenti avessero proposto azioni reali di rivendica: l’azione di conversione di un contratto nullo è un’azione personale, non reale, poiché il suo oggetto non è un diritto reale sul bene ma la regolazione di un rapporto contrattuale inter partes. Ne consegue l’irrilevanza della natura mobiliare o immobiliare del posto barca, essendo comunque configurabile un’azione personale attratta al concorso formale.
Sul punto del giudicato implicito, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 24172 del 2025, secondo cui la parte interessata è onerata di impugnare la mancata rilevazione del vizio processuale, salvo che si tratti di vizi rilevabili in ogni stato e grado per espressa previsione legale o di questioni “fondanti” la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data. La questione dell’improcedibilità per violazione del principio di esclusività del concorso rientra in quest’ultima categoria, postulando un vizio che ridonda nel difetto di potestas iudicandi e determina l’ontologico difetto di costituzione del rapporto processuale.
La Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità originaria delle domande proposte nei confronti del fallimento, cassando senza rinvio la sentenza impugnata in parte qua, con compensazione delle spese. Ha invece accolto il ricorso incidentale non condizionato, affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie proposte nei confronti delle amministrazioni e della società gestrice, stante la natura privata dell’area e il giudicato formatosi sulla declinatoria della giurisdizione amministrativa, con rinvio al Tribunale di Messina.
Nota della Redazione
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