Procedimenti di fallimento: valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi (Cass. civ. Sez. 1 n. 6591 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, il “procedimento per la dichiarazione di fallimento” (art. 15 legge fall.), così come il giudizio sul reclamo avverso la relativa decisione davanti alla corte d’appello e il successivo ricorso per cassazione (art. 18 legge fall.), ha valore indeterminabile. Tale qualificazione deriva dall’oggetto del giudizio, che è limitato all’accertamento – positivo o negativo – dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, non essendo invece rilevante l’ammontare del credito vantato dal soggetto che propone l’istanza. Per la liquidazione dei compensi, pertanto, si applicano le tabelle del d.m. n. 55/2014 relative alle cause di valore indeterminabile, considerate di valore non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000.
Il Fatto
Il Tribunale di Ragusa, su istanza dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiarò il fallimento di una società. Il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza di fallimento fu rigettato dalla Corte d’Appello di Catania, ma tale decisione venne cassata con rinvio dalla Cassazione. Anche il successivo giudizio di rinvio si concluse con una sentenza cassata, sicché, in esito al secondo giudizio di rinvio, la corte territoriale accolse il reclamo e revocò il fallimento, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio. La società, vittoriosa nel merito, ha impugnato per cassazione la sentenza limitatamente alla quantificazione delle spese, ritenendola inadeguata e insufficiente, perché inferiore ai minimi tabellari.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’oggetto del processo prefallimentare non è l’accertamento del credito di chi propone l’istanza: tale credito è rilevante solo per verificare la legittimazione attiva, mediante un accertamento sommario e incidentale. Ciò che rileva è invece lo stato di insolvenza dell’imprenditore, il quale si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Anche la soglia di euro trentamila prevista dall’art. 15, comma 9, legge fall. non si misura con riferimento al credito dell’istante, ma alla complessiva situazione debitoria dell’imprenditore. Attribuire al processo prefallimentare un valore della causa corrispondente all’importo del credito istante risulta, quindi, errato e fuorviante.
In continuità con le Sezioni Unite n. 16300 del 2007, la Corte ribadisce che i giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento o la sua revoca hanno valore indeterminabile. Tale orientamento non è superato dalla tabella 20 del d.m. Giustizia n. 55/2014, dedicata ai procedimenti per dichiarazione di fallimento, che distingue i compensi per scaglioni di valore. La tabella va interpretata in coerenza con l’art. 5, comma 6, del decreto, in base al quale le cause di valore indeterminabile si considerano di valore non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000, con possibilità di applicare scaglioni superiori nei casi di particolare importanza o complessità.
La corte d’appello ha liquidato i compensi senza motivare sui criteri adottati, applicando importi inferiori ai minimi tabellari per i gradi di impugnazione. I minimi sono inderogabili e la loro violazione è sindacabile come violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Cassazione, accertata la violazione dei minimi, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.). La Corte procede alla liquidazione delle spese per l’intero processo applicando i parametri vigenti e le tabelle relative ai giudizi di valore indeterminabile medio, condannando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento in favore della società dei compensi complessivi liquidati in € 45.000, oltre agli accessori di legge.
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Nota della Redazione
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