Confluenza della decisione sul reclamo ex art. 22 l. fall. nella sentenza di fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 18231 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione con cui la corte d’appello si pronuncia sul reclamo ex art. 22 l. fall. non ha carattere decisorio né definitivo e non è impugnabile con ricorso per cassazione, poiché i suoi effetti si producono solo con la successiva sentenza dichiarativa di fallimento, della quale costituisce un momento del complesso procedimento. Ne consegue che i vizi del decreto emesso in sede di reclamo possono essere fatti valere esclusivamente nel giudizio di impugnazione proposto ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza di fallimento. La legittimazione del creditore istante può essere accertata in via incidentale dal giudice del reclamo, anche sulla base delle risultanze del processo di verifica dei crediti, restando tali risultanze mere prove sottoposte alla sua valutazione.
Il Fatto
La Corte d’appello, accogliendo il reclamo proposto da una società di calcio ex art. 22 l. fall., riconosceva alla reclamante un credito di regresso nei confronti della società in liquidazione e rimetteva gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale dichiarava quindi il fallimento e la società fallenda proponeva reclamo ex art. 18 l. fall., poi respinto dalla Corte distrettuale.
In particolare, la Corte d’appello riteneva che la decisione sul reclamo ex art. 22 l. fall. fosse confluita nella sentenza del tribunale e che le doglianze sulla legittimazione della creditrice istante dovessero essere esaminate in sede di impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento. La Corte condannava inoltre il legale rappresentante della società fallenda al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 94 cod. proc. civ., per aver agito in mancanza di normale prudenza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha anzitutto disatteso il primo motivo con cui si deduceva l’erronea applicazione delle norme sui gravami. Richiamando i propri precedenti, ha affermato che il decreto emesso all’esito del reclamo ex art. 22, comma 4, l. fall. non lede direttamente i diritti delle parti, i quali sono incisi solo dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile. I vizi del procedimento di reclamo possono pertanto essere fatti valere esclusivamente nell’ambito dell’impugnazione ex art. 18 l. fall., in cui la decisione assunta in sede di gravame confluisce e resta assorbita.
Quanto al secondo e al quarto motivo, congiuntamente esaminati, la Corte ha escluso che l’esito negativo della verifica del passivo possa di per sé influire sull’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Le risultanze di quel procedimento costituiscono solo elementi istruttori che, se prodotti, il giudice del reclamo può valutare per acclarare in via incidentale la legittimazione del creditore istante, non essendo richiesto un accertamento definitivo del credito né l’esecutività del titolo (in tal senso Sezioni Unite n. 1521 del 2013). In mancanza di produzione, il giudice decide sulla base delle altre risultanze disponibili.
Sulla condanna personale del rappresentante della società, la Corte ha ricordato che l’art. 94 cod. proc. civ. postula la ricorrenza di gravi motivi, specificamente enunciati, quali la trasgressione dei doveri di lealtà e probità ex art. 88 cod. proc. civ. o la mancanza della normale prudenza di cui all’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. (v. Cass. 9203/2020). Nel caso di specie, la valutazione di imprudenza compiuta dalla Corte d’appello, in quanto frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, con cui si contestava la valutazione del credito e degli atti di ricognizione di debito, è stato infine dichiarato inammissibile. La censura, più che dedurre una violazione di legge, mirava a una rivalutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità (v. Cass., Sez. U., 34476/2019). Il giudice del reclamo aveva correttamente accertato in via incidentale la legittimazione dell’istante sulla base della congerie istruttoria disponibile.
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Nota della Redazione
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