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Migrante scafista: il mancato pagamento del viaggio in cambio della conduzione integra il profitto (Cass. pen. n. 31916 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’aggravante del fatto commesso al fine di trarne profitto, prevista dall’art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, la condotta del migrante che assuma il ruolo di conducente dell’imbarcazione a titolo di corrispettivo, quale controprestazione dovuta per la traversata. Il mancato versamento del prezzo del trasporto in cambio dell’assunzione del ruolo di conducente costituisce un’utilità in senso economico-patrimoniale, rilevante ai sensi della disposizione citata. Non costituisce invece causa di scusabilità l’errore su legge penale o la pretesa buona fede del migrante-scafista, in assenza di circostanze che ne dimostrino l’inevitabilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Crotone, che aveva condannato l’imputato per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1 e 3, lett. a), b), c), d), comma 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998. All’imputato era contestato di avere trasportato, in concorso con altri, alla guida di un motoveliero, settantacinque cittadini extracomunitari, procurandone illegalmente l’ingresso nel territorio italiano, con varie circostanze aggravanti. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, l’erronea applicazione degli artt. 5 e 47 cod. pen. e la carenza motivazionale sull’elemento soggettivo; con il secondo, l’erronea applicazione della legge in ordine all’aggravante di cui al comma 3-ter, lett. b), contestando la mancata prova del passaggio di denaro tra sé e gli altri passeggeri.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, ad eccezione del trattamento sanzionatorio, le decisioni di merito integrano un’ipotesi di doppia conforme, sicché occorre fare riferimento al complessivo apparato argomentativo delle due sentenze. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia esaurientemente risposto alle doglianze difensive, con motivazione immune da vizi logici, valorizzando la convergenza delle dichiarazioni dei testi, che avevano avuto adeguata possibilità di osservare l’imputato, indicato come colui che aveva condotto l’imbarcazione. La deduzione difensiva secondo cui l’imputato si sarebbe limitato a verificare il funzionamento del pilota automatico non è risultata decisiva, non essendo stata dedotta con i motivi di gravame.

In merito all’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato la sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, evidenziando che l’errore su legge penale non costituisce causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui tale errore è inevitabile. Nel caso di specie, la consapevolezza dell’illiceità della condotta è stata desunta dal comportamento dell’imputato, che, dopo l’incaglio dell’imbarcazione, si era dato alla fuga insieme ad altri soggetti, venendo rintracciato solo dopo un lungo inseguimento. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 120 del 2026 della Corte costituzionale, che ha definito il «migrante-scafista non trafficante» come soggetto estraneo al sodalizio criminale, cui viene assegnato occasionalmente il compito di condurre il mezzo, precisando che il delitto di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 286/1998 è un reato comune, commettibile da chiunque, compresi gli stessi stranieri irregolari.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, in quanto entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato che l’imputato aveva accettato il ruolo di condurre l’imbarcazione in cambio del trasporto senza versare alcuna somma di denaro. Richiamando il precedente di Sez. 1, n. 35510 del 2019, Fantini, la Corte ha affermato che il profitto rilevante è l’utilità intesa in senso economico-patrimoniale, coerente con la nozione generale di profitto quale lucro o vantaggio economico strettamente dipendente dalla commissione dell’illecito. In tale ottica, il mancato versamento del prezzo del trasporto, in cambio dell’assunzione del ruolo di conducente, integra il fine di profitto, consentendo al migrante di corrispondere come corrispettivo un “facere”, anziché l’esborso della somma di denaro.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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