Pagamenti del coobbligato solidale e sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. 3 n. 19201 del 11.06.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, invocando la violazione dell’art. 1292 c.c., miri a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’accertamento in fatto compiuti dal giudice di merito in ordine alla natura e all’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati da un coobbligato solidale.