Condotta susseguente e particolare tenuità del fatto (Cass. pen. n. 17341 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta susseguente al reato, per essere valutata negativamente ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, deve incidere effettivamente sull’offesa al bene giuridico tutelato, aggravandola, mentre sono inconferenti i comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere dell’agente. Il presupposto ostativo dell’abitualità del comportamento ricorre solo quando l’autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, con esclusione di quelli estinti. La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva non costituisce un diritto dell’imputato, ma rientra nella valutazione discrezionale del giudice, che deve motivare le ragioni del diniego. L’impugnazione avverso la confisca richiede un interesse concreto e attuale, non ravvisabile quando il bene sia stato alienato a terzi e l’impugnante vanti solo interessi di natura civilistica.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 9-ter, comma 1, Codice della strada. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale fondato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità sul comportamento minaccioso tenuto nei confronti degli agenti e sui precedenti penali. Con il secondo motivo eccepiva la violazione dell’art. 20-bis cod. pen. per il rigetto della domanda di sostituzione della pena detentiva, basato su un comportamento solo ipotizzabile ed estraneo all’accertamento. Con il terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 832 cod. civ., 42 Cost. e art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, rappresentando che il ciclomotore oggetto di confisca era stato alienato a terzi dopo la revoca del sequestro amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, enunciando il principio secondo cui la condotta susseguente al reato, nella disciplina dell’art. 131-bis cod. pen., non viene in considerazione come indice della capacità a delinquere dell’agente, ma quale criterio che può incidere sulla valutazione del grado dell’offesa al bene giuridico tutelato. I requisiti dell’esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta vanno ricondotti ad elementi che attengono sempre al disvalore oggettivo del fatto. La condotta successiva, pertanto, deve aggravare effettivamente l’offesa, mentre sono inconferenti i comportamenti che si limitino a manifestare la capacità a delinquere (Sez. U, n. 13681 del 2016, Tushaj; Sez. 6, n. 43941 del 2023, Hamdi; Sez. 3, n. 18029 del 2023, Hu).
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando un precedente penale specifico, non sufficiente a far ritenere l’abitualità della condotta, e il comportamento minaccioso successivo al fatto, che non incide sull’entità dell’offesa al bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale. Il secondo motivo è stato invece ritenuto manifestamente infondato, premesso che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva rientra nella valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai criteri dell’art. 133 cod. pen., che non richiede l’esame di tutti i parametri ma solo degli aspetti decisivi. Nel caso di specie, la motivazione è stata ritenuta congrua, avendo la Corte territoriale valorizzato l’atteggiamento irridente e minaccioso serbato dall’imputato all’atto del controllo e l’inadeguatezza delle mansioni proposte ai fini della rieducazione.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7983 del 2025, dep. 2026, Calvarese) secondo cui la restituzione deve essere intesa come effetto derivante dal dissequestro, ma l’interesse all’impugnazione deve essere specificamente allegato e correlato all’imposizione del vincolo. Nel caso di specie, per stessa ammissione dell’imputato, il bene apparteneva ad un terzo, con la conseguenza che il ricorrente non poteva ottenerne la restituzione e vantava solo interessi di natura civilistica relativi a rapporti economici collaterali.
Nota della Redazione
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