Staffetta nel trasporto di stupefacente e concorso morale del passeggero (Cass. pen. Sez. IV n. 995 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali, limitandosi il sindacato di legittimità a verificare la coerenza logica delle argomentazioni, la cui illogicità è censurabile solo se percepibile ictu oculi. La presenza fisica del concorrente durante la condotta illecita può integrare concorso morale penalmente rilevante quando rafforza il proposito criminoso dell’autore materiale e agevola la sua opera, purché il partecipe si sia rappresentato l’evento e abbia espresso una volontà criminosa pari a quella dell’esecutore. Ai fini della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non basta una minore efficacia causale del contributo, occorrendo un ruolo di rilevanza del tutto marginale, trascurabile nell’economia dell’iter criminoso. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente giustificato dalla presenza di precedenti gravi e dalla gravità del fatto, non essendo più sufficiente il mero stato di incensuratezza.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Reggio Calabria per il reato di trasporto in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, unitamente al conducente di altro veicolo sul quale era stato rinvenuto un rilevante carico di droga. Ai ricorrenti si contestava di avere svolto il ruolo di staffette a bordo di una diversa autovettura, precedendo il mezzo che trasportava lo stupefacente durante parte del tragitto e d’intesa con esso.
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 30.11.2023, aveva confermato la condanna, riconoscendo la sussistenza di un quadro indiziario gravo e concordante. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, contestando la valutazione della prova indiziaria, la configurabilità del concorso per uno di essi, il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità in materia di vizio motivazionale: compito del giudice di cassazione non è stabilire se la ricostruzione del merito sia la migliore possibile, ma accertare la coerenza logica delle argomentazioni e la presenza fisica della motivazione. Il controllo non può tradursi in una diversa interpretazione delle prove, restando estranea al giudizio di legittimità la verifica della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Richiamando consolidati precedenti, la Corte ha precisato che la illogicità della motivazione censurabile è solo quella evidente, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, e che il travisamento deve emergere in modo macroscopico, a maggior ragione in presenza di doppia conforme di merito, riguardando una prova decisiva e idonea da sola a porre in discussione la congruità delle conclusioni.
Nel caso concreto i giudici di merito avevano rappresentato come le due autovetture fossero partite insieme da Catania, imbarcatesi sullo stesso traghetto, avessero percorso insieme tratti di viaggio per poi separarsi e infine ricongiungersi in prossimità dell’imbarco per la Sicilia, con contatti tra le utenze riconducibili alla posizione degli imputati e con l’aggancio delle medesime celle telefoniche, ritenuto non estemporaneo. Ulteriori riscontri erano tratti da contatti intervenuti nei giorni precedenti la spedizione tra uno dei telefoni rinvenuti nel veicolo dei ricorrenti e l’utenza in uso al conducente del mezzo con il carico di droga.
La Corte ha quindi escluso ogni travisamento della prova indiziaria, rilevando come gli elementi di fatto presentassero convergenza e unidirezionalità tali da fondare il riconoscimento dello stretto collegamento tra i due equipaggi e la funzione di supporto come staffetta.
Quanto alla posizione del passeggero, la Corte ha ribadito che per il concorso di persone non è indispensabile un contributo causale alla realizzazione del reato, essendo sufficiente un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile mediante il rafforzamento del proposito criminoso altrui o l’agevolazione dell’opera dei concorrenti. Anche la mera presenza fisica può integrare concorso morale quando realizzi il rafforzamento del proposito dell’autore materiale, sempre che il partecipe si sia rappresentato l’evento e abbia aderito con pari volontà criminosa.
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., non risultando marginale il contributo del ricorrente nell’economia dell’impresa criminosa, e ha ritenuto coerente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla presenza di precedenti gravi e dalla gravità della condotta. I ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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