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Guida senza patente del sottoposto a prevenzione: fuori dall’incostituzionalità (Cass. pen. Sez. VII n. 23198 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159/2011, resa con sentenza n. 116 del 2024, non si estende alla condotta di guida posta in essere dal sottoposto a misura di prevenzione che non abbia mai conseguito la patente di guida. In tal caso, la mancanza del titolo abilitativo non è conseguenza automatica della misura di prevenzione ma deriva da una scelta dell’interessato, sicché la fattispecie rimane estranea all’ambito applicativo della pronuncia di incostituzionalità. È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che invochi l’applicazione della sentenza del Giudice delle leggi a una simile ipotesi, in quanto fondato su una prospettazione ermeneutica in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011, per essersi posto alla guida di un veicolo in assenza del titolo abilitativo, essendo sottoposto a misura di prevenzione. La Corte d’appello di Palermo aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione della norma incriminatrice, unitamente al vizio di motivazione, invocando la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della disposizione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile perché manifestamente infondato, essendo basato su una prospettazione ermeneutica in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 4, n. 572 del 2025), nonché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato aveva dato atto che il titolo abilitativo era assolutamente mancante perché la patente non era mai stata conseguita dall’imputato. Il sottoposto a misura di prevenzione si era posto alla guida del veicolo senza avere mai conseguito alcun titolo abilitativo, fattispecie ritenuta del tutto estranea alla pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2024.

La Corte ha quindi richiamato il contenuto della decisione del Giudice delle leggi, precisando che l’incriminazione della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo non è riconducibile a una responsabilità per il modo di essere dell’autore solo allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta, per essergli stata negata o per essergli stata revocata in ragione della misura di prevenzione. In tali ipotesi, la mancanza del titolo è conseguenza automatica o della valutazione prefettizia dell’applicazione delle misure di prevenzione.

Nel caso esaminato, invece, l’imputato non aveva mai conseguito la patente, circostanza che non poteva essere ricondotta all’ambito applicativo della sentenza di incostituzionalità. La Cassazione ha pertanto ritenuto il caso estraneo alla portata applicativa della pronuncia, confermando la piena configurabilità del reato e dichiarando l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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