Sanzione per guida senza assicurazione irrogata all’erede non è trasmissibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 21132 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma di cui all’art. 7 della legge n. 689 del 1981, nel disporre che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione amministrativa non si trasmette agli eredi, non trova applicazione allorché la sanzione sia stata irrogata direttamente all’erede, il quale, divenuto titolare del veicolo per via ereditaria, abbia commesso personalmente la violazione consistente nella circolazione del mezzo privo di copertura assicurativa. In tal caso non si verte in tema di trasmissione ereditaria di una sanzione irrogata al de cuius, bensì di diretta irrogazione nei confronti del nuovo proprietario quale autore della condotta illecita. L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi da comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare, quale la difesa svolta in giudizio fondata sulla propria qualità di erede.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura, fondata su un verbale di contestazione per violazione dell’art. 193, commi 1 e 3, del codice della strada, per la mancata copertura assicurativa del veicolo ereditato dal padre deceduto. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo applicabile l’art. 7 della legge n. 689 del 1981 in tema di intrasmissibilità all’erede delle sanzioni.
Il Tribunale, rigettato l’appello principale proposto dall’opponente avverso la statuizione sulle spese e accolto l’appello incidentale della Prefettura, aveva invece escluso l’operatività della norma, evidenziando la mancata contestazione della titolarità del veicolo in capo alla ricorrente e la diretta irrogazione della sanzione nei suoi confronti. Avverso tale decisione la ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva l’erronea declaratoria di ammissibilità dell’appello incidentale per asserita mancanza di specificità dei motivi. La censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva partitamente descritto le ragioni del gravame incidentale. Dall’esame diretto dell’atto è emersa una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, in conformità al modello legale prescritto dall’art. 434 cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza circa l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 689 del 1981. La norma, nell’escludere la trasmissione agli eredi dell’obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione, presuppone che la violazione sia stata commessa dal de cuius. Nella specie, invece, la sanzione era stata irrogata direttamente alla ricorrente, quale titolare del veicolo per successione ereditaria, per la violazione commessa personalmente nel tenere l’autovettura priva di copertura assicurativa.
Il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 196 e 201 cod. strada, è stato parimenti ritenuto infondato. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato la non contestazione della qualità di erede nel giudizio di primo grado, nonché la circostanza che la stessa difesa incentrata sull’applicabilità dell’art. 7 presupponeva proprio il riconoscimento di tale qualità. La Corte ha inoltre evidenziato come la qualità di erede fosse stata desunta da plurimi elementi, tra cui la delazione ereditaria ex artt. 565 e segg. cod. civ. e la difesa svolta in giudizio, costituente comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità e tale da integrare accettazione tacita.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile, atteso che la censura era rivolta avverso la sentenza di primo grado e non avverso quella d’appello, la quale aveva peraltro accolto il gravame incidentale con conseguente caducazione della statuizione accessoria sulle spese. Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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