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Rifiuto dell’alcoltest e testimonianza indiretta della polizia giudiziaria (Cass. pen. n. 21716 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. l’ufficiale che riferisca quanto direttamente riscontrato nell’immediatezza del fatto circa lo stato dei luoghi e delle persone, ovvero informazioni acquisite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in situazione eccezionale o di straordinaria urgenza, priva di un dialogo tra teste e polizia giudiziaria. Non sussiste l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell’alcoltest qualora lo stesso rifiuti di sottoporvisi, atteso che il rifiuto integra la condotta incriminata dall’art. 186, comma 7, cod. strada.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada per aver rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, dopo essere stato identificato come conducente di un veicolo che aveva causato un incidente tamponando un’auto in sosta. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di censura.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo motivo, relativo all’utilizzabilità della testimonianza indiretta dell’operante, la Corte richiama il consolidato insegnamento secondo cui non viola il divieto di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. l’ufficiale di polizia giudiziaria che riferisca quanto direttamente riscontrato nell’immediatezza del fatto circa lo stato dei luoghi e delle persone. Per “dichiarazioni” devono intendersi, infatti, non le libere espressioni verbali rese in colloqui estemporanei intervenuti nelle fasi concitate del postfatto, ma solo quelle inserite in un momento dialogico investigativo nell’alveo di un procedimento già incardinato. Nella specie, le indicazioni acquisite sul posto erano state utilizzate solo per identificare il conducente, sicché le dichiarazioni risultavano certamente utilizzabili.

La Corte esclude altresì la dedotta violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in quanto non sussiste l’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell’alcoltest nel caso in cui l’interessato rifiuti di sottoporvisi: la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini, mentre il rifiuto, di per sé, integra la condotta incriminata.

Con riferimento al secondo motivo, concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte rammenta che nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, quali, nella specie, la creazione di un pericolo tutt’altro che esiguo e la successiva fuga. La valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa, in ogni caso, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione se sorretta da sufficiente motivazione e non frutto di mero arbitrio.

Quanto al terzo e quarto motivo, relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo stato fatto congruo riferimento ai precedenti specifici e alla gravità del pericolo concreto.

Infine, in ordine al quinto motivo, concernente la mancata concessione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., la Corte osserva che il giudice non può fondare la prognosi negativa esclusivamente sui precedenti penali, ma che, nella specie, la valutazione era stata correttamente svolta nella prospettiva prognostica richiesta dal legislatore. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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