Revoca della cautela estradizionale: onere di allegare fatti sopravvenuti (Cass. pen. Sez. VI n. 6737 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari applicate a fini estradizionali, la richiesta di revoca o di sostituzione deve fondarsi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e richiede che la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente. Non è ammissibile la richiesta che si limiti a riproporre, rebus sic stantibus, la rivalutazione del pericolo di fuga già apprezzato in sede di prima applicazione, senza addurre elementi sopravvenuti. Ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., il provvedimento è ricorribile per il solo vizio di violazione di legge, con deducibilità della sola mancanza o mera apparenza della motivazione.

Il Fatto

La ricorrente è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari a fini estradizionali, in esecuzione di un mandato di arresto processuale emesso dall’autorità giudiziaria del Marocco. Investita della richiesta di revoca della misura, la Corte di appello la respinge, ritenendo sussistente il pericolo di fuga per non essere stato provato il radicamento della donna sul territorio italiano.

L’estradanda ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 715, 716, 274 e 275 cod. proc. pen. e sostenendo che la Corte territoriale le avrebbe indebitamente addossato l’onere di provare il presupposto legittimante la misura e che il giudizio prognostico sul pericolo di fuga sarebbe stato fondato su presupposti erronei, in assenza di elementi specifici rivelatori di una concreta propensione all’allontanamento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo argomento muove dal rilievo che l’istante aveva chiesto la revoca della misura cui era già sottoposta: non ha quindi pregio la doglianza secondo cui sarebbe stato posto a suo carico l’onere di dare conto dell’esigenza cautelare, poiché il pericolo di fuga era già stato vagliato in sede di prima applicazione della cautela.

Il Collegio richiama la giurisprudenza della massima espressione nomofilattica, secondo cui la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione nell’ambito del procedimento incidentale “de libertate”, purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, la persona non sia già stata consegnata e non sia intervenuta, nel procedimento principale, una decisione definitiva sulla questione “de libertate” (Sez. U n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613-01). L’eventuale decisione definitiva determina una preclusione endoprocessuale limitata allo stato degli atti, non riproponibile rebus sic stantibus.

Nel caso concreto, la Corte di appello aveva rilevato che l’istanza si fondava sulla dedotta insussistenza del pericolo di fuga, argomentata dal radicamento quasi trentennale in Italia, ma che tale radicamento era rimasto indocumentato: il contratto di lavoro prodotto risaliva al 2024 e aveva durata di un solo mese; il certificato di stato di famiglia non era conferente, perché non dimostrava la risalenza della composizione familiare e della residenza indicate.

Sul piano processuale, il Collegio osserva che l’art. 719 cod. proc. pen. limita la ricorribilità del provvedimento al solo vizio di violazione di legge, sicché è deducibile la sola mancanza o mera apparenza della motivazione (Sez. U n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Nella specie la motivazione è esente da incongruenze logiche radicali, sicché ogni censura volta a contestarne le ragioni logico-giuridiche resta inammissibile.

La Corte aggiunge che si è chiesta la rivalutazione del pericolo di fuga — che il forte radicamento renderebbe meramente ipotetico — già apprezzato in sede genetica, senza addurre elementi sopraggiunti, in contrasto con i principi delle Sezioni Unite. All’inammissibilità conseguono, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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