Nota di variazione IVA: anche per la nullità del contratto vale il termine biennale e non e’ violazione formale (Cass. trib. 2787/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 2787 del 8 febbraio 2026 (R.G.N. 13805/2016) — Presidente Lucio Luciotti, Relatore Pierpaolo Gori

Il principio

In tema di variazione in diminuzione dell’IVA per sopravvenuta declaratoria giudiziale di nullità del contratto, l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato, congiuntamente con l’art. 19, relativo al diritto alla detrazione, e con l’art. 21, comma 7, quanto alla fatturazione delle operazioni, nel senso che la registrazione della variazione deve intervenire al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per la variazione, e l’inosservanza del termine da parte del prestatore del servizio o del cedente del bene non può essere considerata una violazione “meramente formale”.

Il fatto

Una società aveva emesso fatture con IVA per una permuta immobiliare — area edificabile contro appartamenti da costruire, con conguaglio in denaro — poi non saldata. Il contratto veniva dichiarato nullo ex tunc con sentenza definitiva del giudice ordinario. La società non aveva emesso la nota di variazione in diminuzione né stornato il debito IVA nel biennio. A fronte della cartella per IVA 2009, la Commissione tributaria regionale della Campania dava ragione alla contribuente, qualificando come “meramente formale” l’omessa comunicazione di variazione nel biennio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione.

La motivazione

La Sezione Tributaria accoglie il secondo motivo (rigettato il primo, sulla motivazione apparente). Dal combinato disposto degli artt. 26, comma 2, e 19 d.P.R. n. 633/1972 emerge una precisa cornice temporale: la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto. Quando la caducazione del contratto deriva da una sentenza — e non da un accordo tra le parti — non opera il limite annuale del comma 3, ma ciò non significa che il diritto alla detrazione possa esercitarsi senza limiti temporali. L’omessa emissione della nota nel biennio non è violazione “meramente formale” — tale essendo solo quella che non incide sulla determinazione dell’imponibile né sull’attività di controllo — perché incide direttamente sul debito d’imposta. Del resto, il possesso della fattura formalmente regolare è condizione necessaria ma non sufficiente per la detrazione: occorre la corrispondenza tra la rappresentazione documentale e la realtà economica sottostante. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

Implicazioni pratiche

La pronuncia fissa un termine sostanziale per recuperare l’IVA quando un’operazione viene meno: la nota di variazione va emessa entro la dichiarazione del secondo anno successivo al presupposto. L’errore da evitare è trattare l’adempimento come una mera formalità priva di conseguenze: non lo è, perché tocca la determinazione dell’imposta. Per imprese e professionisti la regola operativa è monitorare gli eventi che caducano un’operazione — nullità, annullamento, risoluzione, mancato pagamento in procedure concorsuali — e attivare tempestivamente la variazione. Quando la caducazione discende da una sentenza, il limite annuale previsto per il sopravvenuto accordo non si applica, ma resta la cornice biennale collegata al diritto di detrazione.

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