Contributo di bonifica, deposito telematico in appello e nullità della memoria (Cass. civ. Sez. V n. 11729 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito telematico di atti successivi al ricorso introduttivo non è inammissibile per il solo fatto che il giudizio di primo grado si sia svolto in forma cartacea. L’obbligo di rispettare una determinata modalità di deposito sussiste soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio, ma non riguarda l’ipotesi dell’utilizzo iniziale della modalità cartacea, che può essere limitata al primo grado. L’inammissibilità del deposito per violazione dell’uniformità delle modalità nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.m. n. 163/2013, trova comunque un limite nel raggiungimento dello scopo dell’atto, dovendosi preferire, in un rapporto di proporzionalità tra mezzi e obiettivo, la decisione nel merito rispetto alla definizione in rito.

Il Fatto

I contribuenti hanno impugnato in forma cumulativa le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione per conto di un consorzio di bonifica, aventi ad oggetto il contributo di bonifica idraulico per gli anni 2013, 2014 e 2015, con riferimento a immobili ubicati nelle province di Pisa e Livorno. Deducevano la carenza di motivazione degli atti, l’illegittimità per carenza di potere impositivo e, in subordine, l’infondatezza delle pretese e l’inversione dell’onere probatorio. Il consorzio resisteva in tutti i gradi.

La C.T.P. e poi la C.T.R. della Toscana, sede staccata di Livorno, rigettavano l’impugnazione, condividendo il principio secondo cui il giudizio tributario, iniziato con modalità cartacee o telematiche, deve proseguire con le stesse modalità per tutti gli atti successivi. Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; la controversia giunge così davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte, applicando il principio della ragione più liquida, affronta in via prioritaria il motivo con cui i ricorrenti censurano la declaratoria di inammissibilità della memoria illustrativa depositata in appello con modalità telematica, dopo un giudizio di primo grado introdotto in forma cartacea. Il motivo è fondato.

La Suprema Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il deposito telematico dell’atto introduttivo, in luogo della modalità cartacea, non integra nullità della costituzione, ma mera irregolarità, quando l’atto sia stato inserito nei registri informatici con ricevuta di avvenuta consegna, risultando raggiunto lo scopo della presa di contatto tra parte e ufficio (Cass. n. 1717 del 2019). Nella specie il giudice del gravame avrebbe dovuto attenersi al principio, già affermato da Cass. n. 34224 del 2022, per cui l’obbligo di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio sussiste soltanto in caso di giudizio telematico ab initio, non anche quando l’utilizzo iniziale sia stato cartaceo.

Il collegio sottolinea che l’art. 2, comma 3, d.m. n. 163/2013, richiamato dal giudice tributario, non impone l’uniformità delle modalità di deposito tra i diversi gradi. Il limite all’inammissibilità è costituito dal raggiungimento dello scopo dell’atto, principio coerente con la giurisprudenza della Corte EDU in materia di proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito.

Nel caso concreto la memoria dichiarata inammissibile conteneva anche una relazione tecnica e l’eccezione di inesistenza e nullità delle cartelle per intervenuta abrogazione dell’art. 21 r.d. n. 215/1933, profili rimasti non esaminati dal giudice del gravame proprio a causa dell’inammissibilità. L’atto aveva raggiunto il proprio scopo senza ledere il diritto di difesa. Poiché al momento della notifica del ricorso introduttivo non vigeva ancora l’obbligo del processo tributario telematico, il ricorso cartaceo era ammissibile.

Ne consegue l’accoglimento del motivo e la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per la valutazione della documentazione pretermessa e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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