Misure di prevenzione: il terzo chiamato non può essere estromesso e la messa in liquidazione dell’azienda sequestrata spetta al Tribunale (Cass. pen. 5680/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 5680 del 11 febbraio 2026 (R.G.N. 12818/2025) — Presidente Rossella Catena, Relatore Egle Pilla (decisa il 14 ottobre 2025).

Il principio di diritto

Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il terzo interessato, una volta chiamato a parteciparvi, non può esserne estromesso: l’accertamento dei presupposti di confiscabilità del bene è unitario rispetto al proposto e al terzo e non può essere separato. La decisione sulla cessazione dell’attività d’impresa sequestrata e la sua conseguente messa in liquidazione è riservata al Tribunale in composizione collegiale, previa instaurazione del contraddittorio (art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011), e non può essere assunta dal solo giudice delegato, il cui potere ha natura meramente interinale; tale provvedimento è impugnabile con l’appello davanti alla Corte di appello.

Il fatto

Nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale — intrecciato con una vicenda fallimentare poi conclusasi con la revoca del fallimento — il giudice delegato aveva autorizzato l’amministratore giudiziario a nominare un legale per la messa in liquidazione della società sequestrata e a revocare la delibera di ammissione al concordato preventivo. La Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal terzo interessato — tornato in bonis — ritenendolo non previsto dalla legge e proposto da soggetto privo di interesse. Il terzo ha proposto ricorso per cassazione.

La motivazione

Sulla posizione del terzo, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 30355 del 2025 (Putignano): il terzo che vanta un diritto sui beni sequestrati è titolare di uno ius ad loquendum; la sua omessa citazione non determina la nullità del procedimento ma una mera irregolarità, sanabile con l’incidente di esecuzione. Tuttavia, una volta chiamato a partecipare, il terzo non può essere escluso: l’accertamento unitario dei presupposti di confiscabilità — rispetto al proposto e al terzo — è quello fisiologico e garantisce con pienezza il diritto di tutte le parti al contraddittorio e alla prova (Sez. 1, Calò, n. 1908 del 2024). L’estromissione disposta in appello è dunque una pronuncia non prevista dall’ordinamento.

Sulla competenza e sull’appellabilità, la Corte ha ricostruito l’indirizzo delle Sezioni Unite Ricchiuto (n. 46898 del 2019), che individuano nell’art. 10, in combinato con l’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, una norma generale di impugnazione — un catalogo aperto — estensibile ai provvedimenti che incidono su diritti patrimoniali, così da assicurare il doppio grado di merito (in tal senso, per la messa in liquidazione e la cessazione dell’attività, Sez. 2, Spada, n. 28922 del 2020, e Sez. 1, Piccirillo, n. 20161 del 2022). Quanto alla competenza, poiché l’art. 41, comma 1-sexies e comma 5, riserva al Tribunale collegiale, previo contraddittorio, la decisione sulla prosecuzione dell’attività d’impresa, la stessa regola vale per la scelta opposta di cessazione e messa in liquidazione: il potere del giudice delegato ex art. 41, comma 1-quinquies, ha natura interinale e legata alla fase iniziale, sicché la decisione assunta dal solo giudice delegato, senza contraddittorio, è espressione di un potere non consentito.

Il ricorso è stato perciò accolto: la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e il provvedimento del giudice delegato del 21 gennaio 2025, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma — sezione misure di prevenzione — per quanto di competenza.

Implicazioni pratiche

Chi vanta diritti su beni sottoposti a sequestro di prevenzione e viene ammesso al procedimento conserva un pieno diritto al contraddittorio e alla prova, e non può essere estromesso dal giudizio di appello: la sua posizione resta legata, in modo unitario, a quella del proposto. Sul piano gestionale, le decisioni che dismettono l’azienda sequestrata — cessazione dell’attività e messa in liquidazione — devono passare dal Tribunale collegiale, nel contraddittorio delle parti, e sono soggette ad appello: non possono essere affidate al solo giudice delegato, il cui intervento è circoscritto alla fase interinale della procedura.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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