Materiale pedopornografico e programmi peer to peer: quando la condivisione durante il download integra il dolo di divulgazione (Cass. pen. 5443/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 5443 dell’11 febbraio 2026 (R.G.N. 32712/2025) – Presidente Vito Di Nicola, Relatrice Maria Beatrice Magro.

Il principio di diritto

In tema di pornografia minorile, il reato di divulgazione (art. 600-ter, comma 3, cod. pen.) va escluso nella semplice utilizzazione di programmi di file sharing che comportino la condivisione automatica dei file con altri utenti, quando manchino ulteriori elementi indicativi della volontà di divulgare, anche a titolo di dolo eventuale, desumibili dall’esperienza dell’agente, dalla durata del possesso, dall’entità numerica del materiale e dagli accorgimenti volti a rendere difficoltosa l’individuazione dell’attività. La constatazione diretta, da parte della polizia giudiziaria, dello stato dei luoghi informatici (computer acceso, software in funzione, download in corso condivisi con terzi) costituisce un rilievo urgente e non un accertamento tecnico irripetibile: non e’ soggetta alle garanzie dell’art. 360 cod. proc. pen., ma a quelle degli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. La valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.), se sorretta da motivazione priva di vizi logico-giuridici, e’ insindacabile in sede di legittimità.

Il fatto

Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, aveva confermato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicati a un indagato per i reati di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico (artt. 600-ter, comma 3, e 600-quater cod. pen.). Nel corso della perquisizione la polizia giudiziaria aveva accertato che il computer era acceso, che un programma di file sharing era in funzione e che erano in corso download di file condivisi, per il funzionamento stesso del programma, con altri utenti; sui dispositivi personali era stata rinvenuta un’ingente quantità di materiale. L’indagato ricorreva per cassazione con tre motivi: insussistenza del dolo di divulgazione (la condivisione sarebbe automatica e inconsapevole), inutilizzabilità degli accertamenti tecnici perché compiuti senza le garanzie dell’art. 360 cod. proc. pen. e difetto di attualità del pericolo di reiterazione.

La motivazione

Sul dolo, la Corte richiama il proprio orientamento consolidato: la sola utilizzazione di programmi di file sharing non basta a integrare la divulgazione, occorrendo elementi ulteriori che rivelino la volontà di diffondere. Nel caso concreto, pero’, quegli elementi erano presenti. La circostanza, dedotta dalla difesa, che l’indagato fosse solito spostare il materiale scaricato nei propri dispositivi e cancellarlo dalla cartella condivisa non esclude, ma rafforza il dolo: conoscendo le caratteristiche del programma, egli aveva accettato il rischio che, durante il download, il materiale fosse condiviso con gli altri utenti collegati. A ciò si aggiunge l’ingente quantità di materiale detenuto. Il fumus risultava perciò integrato, tanto più che la misura era stata disposta anche per il concorrente delitto di detenzione, non censurato. In sede cautelare, il controllo di legittimità si limita a verificare la congruenza logica della motivazione sui gravi indizi.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce la netta distinzione tra rilievo e accertamento tecnico: il primo comprende la raccolta, la constatazione e la conservazione dei dati pertinenti al reato; il secondo il loro studio e la loro valutazione critica. L’art. 360 cod. proc. pen. non si applica ai meri rilievi, neppure quando abbiano carattere di irripetibilità: il regime di garanzia e’ quello degli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att., che consente al difensore di assistere senza diritto ad avviso preventivo (in linea con Corte costituzionale n. 239 del 2017). Nel caso concreto la polizia giudiziaria non aveva svolto un accertamento tecnico irripetibile, ma accertamenti urgenti e rilievi sullo stato delle cose, documentando con foto e video lo schermo del computer in funzione: attività pienamente utilizzabile.

Sul terzo motivo, la Corte osserva che la valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) e’ un giudizio di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici. Per i reati contestati opera la duplice presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, ciononostante, era stata applicata la misura più lieve degli arresti domiciliari. La motivazione sul pericolo di reiterazione era congrua, valorizzando la protrazione della condotta nel tempo, l’ingente quantitativo di materiale e la presenza di contenuti in più dispositivi. Il ricorso e’ stato integralmente rigettato.

Implicazioni pratiche

La decisione offre tre indicazioni operative. Sul piano sostanziale, la mera presenza di un programma peer to peer con condivisione automatica non basta a configurare la divulgazione: occorre la prova di elementi ulteriori del dolo, anche eventuale; ma la consapevolezza del funzionamento del programma e l’accettazione del rischio di condivisione durante il download possono integrarlo, e lo spostamento o la cancellazione del materiale non escludono di per se’ la responsabilità. Sul piano probatorio, la constatazione diretta dello stato dei luoghi informatici da parte della polizia giudiziaria e’ un rilievo urgente utilizzabile, non subordinato alle garanzie dell’art. 360 cod. proc. pen.: la difesa può assistere, ma senza diritto ad avviso preventivo. Sul piano cautelare, la motivazione sul pericolo di reiterazione, se logicamente congrua, non e’ rivedibile in sede di legittimità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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