Appello tributario notificato per posta: senza timbro datario dell’ufficio postale l’avviso di ricevimento non prova la spedizione (Cass. trib. 3155/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3155 del 12 febbraio 2026 (R.G.N. 12963/2021) — Presidente Lucio Napolitano, Relatrice Roberta Crucitti.

Il principio di diritto

“Il deposito della ricevuta di spedizione a mezzo del servizio postale del ricorso tributario, da effettuare, ai fini della costituzione del ricorrente, a pena d’inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del ricorso, è funzionale alla verifica della tempestività della proposizione dell’impugnazione, con la conseguenza che tale deposito non è necessario quando sia stato tempestivamente depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso, che rechi la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, oppure quando dall’avviso di ricevimento risulti che il perfezionamento del procedimento notificatorio sia avvenuto entro il termine di decadenza dall’impugnazione.”

Il fatto

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento IRPEF per l’anno 2009. In primo grado prevaleva; la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva però l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, contestando l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio: non era stata depositata la ricevuta di spedizione, ma solo gli avvisi di ricevimento, privi del timbro datario dell’ufficio postale e con la data di spedizione scritta a penna.

La motivazione

I due motivi, connessi, sono fondati. Richiamando le Sezioni Unite (Cass. n. 13452/2017), la Corte ricorda che l’impugnazione è ammissibile con il solo avviso di ricevimento, senza la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario: solo così l’avviso assolve la stessa funzione probatoria della ricevuta. La data scritta a mano o dattilografica non basta, salvo che la ricezione del plico risulti certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza. Nel caso concreto, gli avvisi erano privi di timbro datario e recavano la data a penna, mentre la distinta di spedizione — depositata il 3 ottobre 2018, ben oltre il termine di trenta giorni per la costituzione dell’appellante — recava un timbro illeggibile e non identificabile. L’appello dell’Agenzia non risultava quindi ritualmente e tempestivamente notificato. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio per inammissibilità dell’appello (art. 382, comma 3, c.p.c.), non potendo il processo proseguire.

Implicazioni pratiche

Chi impugna un atto tributario a mezzo posta deve curare la prova della tempestività. Il deposito del solo avviso di ricevimento è sufficiente a costituirsi, ma unicamente se la data di spedizione è asseverata con timbro datario o stampigliatura meccanografica dell’ufficio postale: una data scritta a penna o un timbro illeggibile non bastano. In difetto, e se la distinta di spedizione è prodotta oltre i trenta giorni, l’appello è inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio. Il termine di costituzione decorre dal perfezionamento della notifica verso il destinatario, non dalla spedizione. Per il contribuente, eccepire i vizi di prova della notifica dell’appello dell’Ufficio può ribaltare l’esito del giudizio. Esito: ricorso accolto, cassazione senza rinvio per inammissibilità dell’appello dell’Agenzia.

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