Abuso del diritto: la società costituita per il bando di gara non è elusiva; l’onere della prova è del Fisco (Cass. trib. 24017/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 24017 del 24 luglio 2026 (R.G.N. 2329/2019) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Sabrina Serrelli.

Il principio di diritto

Ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, l’abuso del diritto ricorre solo quando l’operazione, priva di sostanza economica, realizza essenzialmente un vantaggio fiscale indebito. La prova del disegno elusivo — vantaggio indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio — grava sull’Amministrazione, mentre il contribuente ha l’onere di allegare le valide ragioni extrafiscali. La costituzione di una società imposta dalla lex specialis del bando di gara e la successiva cessione delle quote non integrano, di per sé, un artificio abusivo, ove sorrette da ragioni economiche e organizzative non marginali.

Il fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate contestava ai contribuenti un’operazione elusiva ex art. 10-bis della legge n. 212/2000. In sintesi: una società costituita ad hoc subentrava in un preliminare per l’acquisto di un immobile, posto in vendita da alcuni istituti bancari con un bando che imponeva la qualità di persona giuridica; i soci rivalutavano le proprie quote scontando l’imposta sostitutiva agevolata prevista dal d.l. n. 70/2011 e poi cedevano le partecipazioni a una società terza. L’Ufficio riqualificava le plusvalenze da cessione di quote come plusvalenze immobiliari (art. 67 t.u.i.r.), emettendo avvisi IRPEF per il 2011. La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la legittimità degli avvisi. I contribuenti ricorrevano per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo, che denuncia motivazione apparente, è infondato: la sentenza d’appello ricostruisce le posizioni delle parti e analizza l’operazione alla luce dei principi sull’abuso del diritto, rendendo percepibile l’iter logico-giuridico seguito. È invece fondato il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 10-bis. La Corte ricorda che l’abuso presuppone operazioni prive di sostanza economica volte essenzialmente a vantaggi fiscali indebiti, con onere della prova del disegno elusivo a carico dell’Amministrazione (vantaggio indebito, assenza di sostanza economica, essenzialità del vantaggio) e onere del contribuente di allegare ragioni extrafiscali non marginali (tra le altre, Cass. Sez. U. n. 30055/2008).

Nel caso concreto la ricostruzione della Commissione regionale non regge: la costituzione di una società ad hoc non è sintomatica di frode, perché il bando di gara imponeva la qualità di persona giuridica, sicché i soci, come persone fisiche, non avrebbero potuto acquistare l’immobile. La scelta risponde a una logica di normalità economica, considerate le attività strumentali (ristrutturazione, mutamento di destinazione d’uso, limitazione di responsabilità) e il finanziamento della società terza; né il breve lasso di tempo tra gli atti, di per sé, dimostra l’abuso, non essendo stata accertata la coincidenza delle compagini sociali né un’interposizione fittizia. La sentenza è cassata con rinvio, affinché il giudice rivaluti le ragioni economiche ed extrafiscali e verifichi se l’Amministrazione abbia fornito la prova dell’elusione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia riafferma un equilibrio essenziale nell’abuso del diritto: scegliere, tra più strade lecite, quella fiscalmente meno onerosa non è elusione. L’onere di dimostrare il disegno abusivo — manipolazione degli strumenti giuridici e assenza di logica di mercato — grava sull’Amministrazione; al contribuente basta allegare ragioni economiche, gestionali o anche fiscali purché non esclusive. Il ricorso a una società veicolo imposto da un bando, e le attività di gestione e valorizzazione dell’immobile, sono indici di sostanza economica che il giudice deve valutare in concreto, senza fermarsi alla mera sequenza cronologica degli atti.

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