Udienza cartolare ex art. 127-ter: l’interruzione del processo si conosce alla data di udienza, non al deposito delle note (Cass. 3693/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 3693 del 18 febbraio 2026 (R.G.N. 9881/2025) — Presidente Lorenzo Orilia, Relatore Stefano Oliva.

Il principio di diritto

“Poiché l’ultimo comma dell’art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che ‘il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti’, l’eventuale evento interruttivo allegato e documentato da una delle parti mediante le note previste dai precedenti commi produce il proprio effetto interruttivo dal giorno suindicato, restando quindi irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell’udienza siano depositate nel fascicolo telematico.”

Nota redazionale: il testo del principio richiama l’art. 702-ter c.p.c., ma l’intera motivazione della decisione — e la disposizione di cui è riprodotto l’ultimo comma (l’udienza cartolare, con la regola per cui la scadenza del termine per il deposito delle note vale come data di udienza) — verte sull’art. 127-ter c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia. Si tratta con ogni evidenza di un refuso materiale.

Il fatto

In un giudizio avente ad oggetto la risoluzione di un comodato precario e il rilascio di alcuni immobili (con domanda riconvenzionale di usucapione), una delle parti costituite decedeva in corso di causa. La difesa dichiarava l’evento nelle note di trattazione scritta depositate il 15 febbraio 2024 per l’udienza cartolare del 27 febbraio 2024. L’erede riassumeva il giudizio con atto del 23 maggio 2024. La Corte d’appello di Napoli dichiarava estinto il giudizio, computando il termine trimestrale di riassunzione (art. 305 c.p.c.) dal 15 febbraio 2024 — data di deposito delle note — con scadenza al 15 maggio 2024, e ritenendo così tardiva la riassunzione. L’erede ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

La censura è fondata. La conoscenza dell’evento interruttivo deve essere “legale”, ciòè acquisita tramite dichiarazione in udienza o atto notificato alle altre parti, non per mera allegazione in uno scritto difensivo. Il precedente su cui si era fondata la Corte d’appello (Cass. n. 16797/2022) riguardava le udienze cartolari del periodo emergenziale Covid-19, in cui le note erano scambiate tra i difensori a mezzo PEC: quello scambio assicurava la conoscenza legale. L’udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. (Riforma Cartabia), invece, non prevede alcuno scambio delle note tra gli avvocati, che vengono soltanto depositate. Poiché l’ultimo comma dell’art. 127-ter stabilisce che il giorno di scadenza del termine per il deposito delle note “è considerato data di udienza a tutti gli effetti”, l’evento interruttivo dichiarato nelle note produce effetto da quella data di udienza, non dal precedente deposito. Diversamente, si costringerebbe la controparte a una consultazione assidua del fascicolo telematico, in contrasto con gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU. La Corte d’appello avrebbe dovuto computare il termine dalla data di udienza: la riassunzione era quindi tempestiva. Ricorso accolto, cassazione con rinvio.

Implicazioni pratiche

Con la Riforma Cartabia cambia il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto quando l’evento è dichiarato in un’udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. Il termine di tre mesi (art. 305 c.p.c.) non decorre dal deposito delle note di trattazione scritta, ma dal giorno di scadenza del termine per il loro deposito, che la norma equipara a tutti gli effetti alla data di udienza. Il principio distingue nettamente l’udienza cartolare “ordinaria” da quella emergenziale Covid, in cui lo scambio delle note via PEC anticipava la conoscenza legale. Per il difensore, ciò significa non dover monitorare in permanenza il fascicolo telematico altrui per intercettare eventi interruttivi allegati nelle note: la conoscenza legale è ancorata alla data di udienza. Esito: ricorso accolto, cassazione con rinvio.

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