Rapporti nonni-nipoti: non basta l’assenza di pregiudizio, serve il vantaggio concreto per il minore (Cass. 3721/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 3721 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 12598/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Laura Scalia.
Il principio di diritto
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art. 317-bis, primo comma, c.c.) è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente. Il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per il minore, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a lui derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che lo riguarda, senza imporre frequentazioni contro la volontà dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che risultino capaci di discernimento. Il limite non è quello, negativo, del pregiudizio, ma quello, positivo, dell’interesse del minore a una crescita piena ed equilibrata.
Il fatto
La madre di una bambina impugnava il decreto con cui la Corte d’appello, in parziale accoglimento del reclamo, aveva rigettato la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del padre — imputato in un procedimento penale — e, sospese le frequentazioni padre-figlia per il forte disagio della minore, aveva riconosciuto agli ascendenti paterni il diritto a incontri con la nipote, ritenendo di non ravvisare effetti pregiudizievoli dalla ripresa di quei rapporti. Il ricorso era affidato a sei motivi.
La motivazione
I primi quattro motivi sono respinti. Sull’ascolto della minore (infradodicenne), la Corte ricorda che il giudice non è tenuto a motivarne l’omissione se l’audizione non è stata richiesta dalla parte, secondo una regola che vuole l’obbligo motivatorio direttamente proporzionale alla distanza dall’età legale (Cass. n. 4595/2025); nella specie l’incombente era stato di recente svolto dalla c.t.u. e dalla psicologa, e la ripresa dei rapporti col padre era sospesa in conformità alla volontà della minore. Le censure sulla presunta violenza domestica e sulla c.t.u. sono inammissibili perché mirano a una rivisitazione del merito; quanto alla «sindrome di alienazione parentale», la Corte ribadisce che tale figura non è rilevante come tale in sede di legittimità, dovendo il giudice accertare le condotte in fatto del genitore e la loro capacità di incidere sui rapporti con i figli (Cass. n. 13217/2021; n. 6919/2016).
È invece fondato il quinto motivo, sui rapporti con gli ascendenti. La Corte d’appello aveva disposto la ripresa dei rapporti con nonna e prozia paterne sul solo rilievo dell’assenza di effetti pregiudizievoli per la minore. Ma il diritto degli ascendenti ex art. 317-bis c.c. non è assoluto: è funzionale all’interesse del minore e presuppone una relazione positiva e gratificante; il giudice deve accertare il preciso vantaggio per il minore, non limitarsi a escludere il pregiudizio, individuando strumenti di modulazione che favoriscano la spontaneità dei rapporti (Cass. n. 2881/2023). Il sesto motivo, sulle spese, resta assorbito.
L’esito
La Corte rigetta i primi quattro motivi, accoglie il quinto e, per quanto di ragione, il sesto; cassa il decreto e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese, nei rapporti tra la ricorrente, le controricorrenti ascendenti e la curatrice speciale della minore. Rigetta invece il ricorso nei confronti del padre, condannando la ricorrente alle relative spese (3.500,00 euro per compensi).
Implicazioni pratiche
Per disporre la frequentazione tra nonni e nipoti non basta constatare che «non fa male» al minore: il giudice deve accertare il vantaggio concreto che il minore ne trae per la propria crescita, e non può imporre incontri contro la volontà del nipote ultradodicenne o capace di discernimento. È un principio che sposta l’onere valutativo dal piano negativo (assenza di pregiudizio) a quello positivo (interesse del minore) e che richiede una motivazione mirata sul progetto educativo. La pronuncia conferma inoltre due regole utili nel contenzioso minorile: l’ascolto del minore infradodicenne non richiede una motivazione dell’omissione se non è stato richiesto, con obbligo crescente al crescere dell’età; e le etichette come la «alienazione parentale» non rilevano di per sé, contando l’accertamento in fatto delle condotte genitoriali.
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