Interrogatorio preventivo: se il riesame fa cadere il reato ostativo, la misura sui reati residui è nulla fin dall’origine (Cass. pen. 6740/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 6740 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 33976/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Alberto Galanti.
Il principio di diritto
In tema di misure cautelari, quando il Tribunale del riesame annulla l’ordinanza genetica per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ostativo che consentiva di non procedere all’interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.), il provvedimento cautelare emesso per i reati residui risulta “originariamente” nullo ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.: sono venute meno, con efficacia ex tunc, le ragioni di connessione oggettiva che consentivano di eludere quello strumento di garanzia.
Il fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Tra i reati contestati figurava una rapina aggravata tentata — reato incluso nel catalogo dell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. — che consentiva di escludere l’interrogatorio preventivo introdotto dalla legge n. 114 del 2024. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, dichiarata l’inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancata trasmissione dei supporti alla difesa, aveva fatto cadere la gravità indiziaria su quel reato, ma aveva confermato la misura per i reati residui. L’indagato ricorreva: venuto meno il titolo ostativo, l’ordinanza genetica era nulla ab origine per omesso interrogatorio preventivo.
La motivazione
La legge n. 114 del 2024 ha introdotto l’interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.), sanzionando con la nullità l’ordinanza che non lo preceda (art. 292, comma 3-bis), salvo le esigenze cautelari qualificate o i reati del catalogo dell’art. 407, comma 2, lettera a). La sua omissione integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lettera c), deducibile fino all’udienza dinanzi al Tribunale del riesame; e il riesame non può sanarla esercitando il potere integrativo della motivazione ex art. 309, comma 9, perché così si attribuirebbe efficacia sanante alla scelta del giudice e non della parte.
Poiché tra il provvedimento genetico e il suo riesame vi è un rapporto di compenetrazione, la caduta del reato ostativo opera retrospettivamente ma ex tunc: si determina una causa originaria e strutturale di nullità dell’ordinanza applicativa, e non una mera inefficacia sopravvenuta della misura (distinta dallo schema degli artt. 302 e 306 cod. proc. pen.). Ne consegue che la misura emessa per i reati residui è originariamente nulla. La Corte richiama i propri precedenti (Sez. 2, n. 5548 del 2025, Marangio; Sez. 6, n. 17916 del 2025, Luciano; Sez. 2, n. 12034 del 2025, Melis) e dà atto che sulla connessione “soggettiva”, oggetto di orientamenti contrapposti, sono intervenute le Sezioni Unite (informazione provvisoria, motivazione non ancora depositata). L’ordinanza del riesame e l’ordinanza genetica sono annullate senza rinvio, con conseguente cessazione della custodia cautelare in carcere.
Implicazioni pratiche
L’interrogatorio preventivo è una garanzia “a monte”, il cui presupposto derogatorio va verificato oggettivamente. Se il titolo ostativo che ne aveva consentito l’elisione cade in sede di riesame, il vizio si riverbera ex tunc sull’intera ordinanza: la misura sui reati residui non “sopravvive”, perché nasce già nulla. Per la difesa è una leva concreta ogni volta che il reato-catalogo poggia su elementi — qui, intercettazioni inutilizzabili — destinati a cadere.
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