Guida in stato di ebbrezza e sotto cocaina: se l’appello non contesta i fatti, in Cassazione è tardi per farlo (Cass. 39437/2025)

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 928/2025 (ud. 15 ottobre 2025, dep. 5 dicembre 2025), R.G. n. 16971/2025 — Pres. Ugo Bellini, Rel. Francesco Luigi Branda

I fatti

La Corte d’appello dell’Aquila aveva confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Pescara, per guida in stato di ebbrezza alcolica (con tasso pari a 2,0 g/l) e per guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di cocaina, aggravate dall’aver provocato un incidente stradale con la collisione contro due auto in sosta.

Il ricorso

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’insufficienza della motivazione sulla propria identificazione come conducente del veicolo, fondata sulla sola confessione resa in giudizio, in assenza di testimoni o riprese; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 187 Codice della Strada, sostenendo che la sola positività tossicologica alla cocaina non fosse sufficiente a provare l’alterazione psicofisica al momento della guida, essendo i sintomi rilevati — alito vinoso, eloquio sconnesso — riferibili unicamente all’assunzione di alcol.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando i principi delle Sezioni Unite Tuzzolino e Michaeler sul concetto di “punto della decisione” e sul principio devolutivo che governa il giudizio d’appello (tantum devolutum quantum appellatum). Entrambi i motivi di ricorso introducevano questioni fattuali mai sollevate con l’atto di appello: quest’ultimo dava per pacifico che l’imputato fosse alla guida del veicolo, limitandosi a contestare il momento di assunzione delle sostanze, e non aveva in alcun modo contestato la riconducibilità dei sintomi rilevati all’alcol piuttosto che alla cocaina. Introdurre tali censure per la prima volta in sede di legittimità viola il principio devolutivo e rende i motivi generici per mancata devoluzione.

In virtù del principio devolutivo che regge il giudizio d’appello (tantum devolutum quantum appellatum), non sono ammissibili in sede di legittimità censure fattuali mai sollevate con l’atto di appello, essendosi il “punto della decisione” già cristallizzato sugli aspetti non contestati.

L’esito

Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Perché questa decisione conta, in pratica

È un monito procedurale che vale per ogni fase del giudizio penale: le contestazioni fattuali vanno formulate e circoscritte fin dall’atto di appello, perché ciò che non viene messo in discussione in quella sede si cristallizza e non può più essere rimesso in gioco davanti alla Cassazione. Per la difesa, la lezione pratica è redigere l’atto di appello individuando fin da subito tutti i profili fattuali contestabili — identificazione del conducente, riconducibilità dei sintomi alle singole sostanze — perché ogni omissione in quella fase preclude, di norma in modo irreversibile, la possibilità di far valere la stessa censura in sede di legittimità.

Scarica il testo integrale della sentenza (PDF)

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