Debiti tributari dell’associazione non riconosciuta: il rappresentante risponde salvo provi l’estraneità alla gestione (Cass. trib. 3745/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3745 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 17857/2018) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Pierpaolo Gori.
Il principio di diritto
Per i debiti d’imposta dell’associazione non riconosciuta — che sorgono ex lege e non su base negoziale — risponde solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione dell’ente nel periodo considerato, anche in via presuntiva. In queste obbligazioni ex lege l’onere della prova è ripartito diversamente rispetto alla regola generale: chi invoca la responsabilità prova gli elementi da cui desumere la qualità di rappresentante o gestore; è il chiamato a rispondere a dover dare prova della propria estraneità alla gestione dell’ente.
Il fatto
L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’IVA per gli anni 2008 e 2009 con diciotto avvisi di accertamento verso alcune associazioni sportive dilettantistiche, ritenute prive di reale attività di promozione sportiva e utilizzate come soggetti interposti per remunerare, sotto forma di “rimborsi soci”, personale in realtà alle dipendenze di una S.p.a. sponsor. Il legale rappresentante delle associazioni era attinto in proprio e quale presidente. La CTR dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La motivazione
La Corte rigetta il primo motivo: non sussiste litisconsorzio necessario con la S.p.a. sponsor. La contestazione non riguarda l’intermediazione di manodopera né l’art. 37 d.p.r. n. 600/1973, ma la natura commerciale ed elusiva delle associazioni prive di reale attività sportiva; la S.p.a. è chiamata a rispondere, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, di costi diversi dall’IVA oggetto di causa, e la sentenza pronunciata riguardo a una determinata imposta non spiega efficacia preclusiva nel giudizio su un’imposta diversa.
Sono infondati il secondo e il terzo motivo: l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 non si applica in assenza di accesso, ispezione o verifica; e per i tributi armonizzati come l’IVA il contribuente deve superare la “prova di resistenza”, enunciando in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere e non proponendo un’opposizione meramente pretestuosa — qui i profili sono prospettati solo genericamente. Il profilo sanzionatorio è inammissibile per carenza di specificità e decisività.
È infondato anche il quarto motivo, sulla responsabilità ex art. 38 c.c. Per i debiti d’imposta, che non sorgono su base negoziale ma ex lege, risponde solidalmente il soggetto che abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva; il rappresentante subentrante non è esente per la mera mancata ingerenza nella gestione pregressa, essendo tenuto a redigere e presentare la dichiarazione. Ne deriva un diverso riparto dell’onere della prova: chi invoca la responsabilità prova la qualità di rappresentante o gestore dell’ente; grava invece sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della propria estraneità alla gestione. Il quinto motivo, sull’eccessività della sanzione (art. 7 d.lgs. n. 472/1997; sentenza Equoland della Corte di Giustizia UE), è inammissibile per difetto di specificità, non risultando chiara la sanzione in concreto irrogata. Il ricorso è rigettato.
Implicazioni pratiche
Chi guida un’associazione non riconosciuta — comprese le associazioni sportive dilettantistiche — risponde in solido dei debiti tributari dell’ente. Per liberarsi non basta invocare l’assenza di attività negoziale concreta, criterio proprio delle obbligazioni contrattuali: occorre provare la propria estraneità alla gestione nel periodo d’imposta. È questo il punto operativo per la difesa — l’onere si sposta sul rappresentante — mentre all’Amministrazione basta dimostrare, anche per presunzioni, il ruolo di gestore.
Sul contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA, la nullità va sostenuta con la prova di resistenza: l’indicazione concreta di ciò che si sarebbe potuto dedurre, pena l’irrilevanza della censura. Infine, le contestazioni sulla misura delle sanzioni devono essere specifiche e decisive: senza indicare importo, misura e composizione della sanzione irrogata, la doglianza è inammissibile.
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