Interposizione fittizia: l’art. 37, comma 3, colpisce anche la società di capitali gestita “uti dominus” e gli indizi vanno valutati in modo globale (Cass. trib. 3728/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3728 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 11721/2024, riunito al R.G.N. 11976/2024) — Presidente Tania Hmeljak, Relatore Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

Il principio di diritto

In tema di imposte dirette e IVA, l’art. 37, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973 si applica anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali gestita uti dominus: si determina la traslazione del reddito d’impresa in capo all’effettivo possessore. Spetta all’Amministrazione provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, e al contribuente la prova contraria; non è richiesto un comportamento fraudolento, essendo sufficiente l’uso improprio o deviante di un legittimo strumento giuridico. Gli indizi vanno valutati in un giudizio globale e non atomistico (art. 2729 c.c.), e le sanzioni sono irrogate in proprio all’interponente, fuori dall’ambito dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003.

Il fatto

A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate contestava a una s.r.l. edile — riqualificata come società di fatto e mero schermo societario — l’indeducibilità di costi e l’indetraibilità dell’IVA su operazioni oggettivamente inesistenti, imputando il carico fiscale ai soci quali interponenti ex art. 37, comma 3, d.p.r. n. 600/1973, nell’ambito di una più ampia frode tra quattro società riconducibili alla medesima famiglia. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava le riprese verso la società (operazioni inesistenti ritenute provate) ma annullava gli atti impositivi e sanzionatori verso le persone fisiche, ritenendo né descritto né provato l’abuso dello schema societario e applicando l’art. 7 del d.l. n. 269/2003. Ricorrevano per cassazione sia l’Agenzia sia la società.

La motivazione

La Corte rigetta il primo motivo dell’Agenzia: la motivazione della sentenza d’appello, benché succinta, raggiunge il minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. Dichiara inammissibile il primo motivo della società sull’incompetenza territoriale, non attinente al decisum: il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, in mancanza di diversa indicazione, si trova nel comune di sede legale.

Accoglie invece il secondo e il terzo motivo dell’Agenzia. L’art. 37, comma 3, sancisce la prevalenza della sostanza — il possesso del reddito — sulla forma della titolarità: per la sua ampia latitudine si applica anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali gestita uti dominus, con traslazione del reddito e delle imposte in capo all’effettivo possessore. Su questo, l’onere dell’Amministrazione è provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando al contribuente la prova contraria; la disciplina non presuppone un comportamento fraudolento, bastando l’uso improprio o deviante di un legittimo strumento giuridico. Sul piano sanzionatorio, le sanzioni trovano riferimento nella condotta dell’interponente, sanzionato in proprio, fuori dal perimetro dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, riservato agli enti con personalità giuridica.

Quanto alla prova presuntiva, la gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno ricavate da un esame complessivo e non atomistico (art. 2729 c.c.), soggetto al controllo di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. La CGT ha fatto mal governo di tali principi: ha valorizzato gli elementi indiziari solo per l’inesistenza oggettiva delle operazioni, negando loro rilievo per l’abuso dello schema societario, senza valutare in un giudizio globale gli ulteriori indizi (integrale riconducibilità delle società alla stessa famiglia, assenza di compensi o utili ai soci, redditi dichiarati irrisori, assenza di dipendenti). La sentenza è cassata con rinvio alla CGT della Lombardia, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

L’interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, non è confinata alle persone fisiche o ai redditi di capitale: può colpire la società di capitali usata come schermo, con traslazione del reddito d’impresa — e delle sanzioni — sull’effettivo dominus. Per l’Ufficio il perimetro probatorio è il “totale asservimento”, dimostrabile anche per presunzioni e senza necessità di provare la frode; per il contribuente la difesa si gioca sulla prova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.

Sul metodo probatorio, la decisione fissa un canone spendibile in giudizio: gli indizi vanno pesati insieme. Una sentenza che consideri i medesimi elementi idonei a provare l’inesistenza delle operazioni ma inidonei a provare l’abuso societario, senza una valutazione di sintesi, è cassabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. Sul piano sanzionatorio, quando scatta la traslazione le sanzioni colpiscono in proprio l’interponente e non ricadono nello schermo dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003.

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