Fatture per operazioni inesistenti: l’onere di provare la frode grava sul Fisco (Cass. trib. 4181/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 4181 del 24 febbraio 2026 (R.G.N. 3694/2017) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Gianluca Bordon.

Il principio di diritto

In tema di operazioni inesistenti, l’onere di provare la fittizità dell’operazione — o, per le operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza del contribuente che l’operazione s’inseriva in un’evasione — grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche mediante presunzioni semplici (ad esempio l’assenza di un’idonea struttura organizzativa del fornitore). Solo dopo che l’Ufficio ha assolto tale onere spetta al contribuente la prova contraria, che non può esaurirsi nell’esibizione della fattura o nella regolarità formale delle scritture e dei pagamenti. Non vi è quindi alcuna inversione dell’onere della prova.

Il fatto

A un imprenditore agricolo era notificato un avviso di accertamento (IRPEF, addizionali e IVA, anno d’imposta 2005) per l’indebita detrazione dell’IVA relativa a una fattura riferita a un’operazione inesistente: il fornitore indicato non esisteva e la partita IVA in fattura apparteneva a una terza società estranea. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale accoglievano il contribuente, ritenendo che l’Ufficio non avesse provato il coinvolgimento del contribuente nella frode. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo (omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.) è inammissibile, perché non lamenta l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione ma l’omessa considerazione di una circostanza, profilo attinente semmai al vizio motivazionale. Il secondo motivo (nullità per motivazione mancante) è inammissibile: la motivazione, pur sintetica, raggiunge il minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014) e spiega perché mancava la prova del coinvolgimento del contribuente. Il terzo motivo (omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5) è inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicato dove, in appello, fosse stato allegato che i fornitori erano due e che per almeno uno vi fosse la prova dell’inesistenza della prestazione.

Il quarto motivo (violazione dell’art. 2697 cod. civ., onere della prova) è infondato. Per giurisprudenza costante, incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la fittizità dell’operazione, anche con presunzioni semplici (come l’assenza di locali, mezzi, personale del fornitore); e, per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di provare — anche in via presuntiva — la consapevolezza del destinatario. Solo una volta assolto tale onere spetta al contribuente la prova contraria, non surrogabile dall’esibizione della fattura o dalla regolarità di contabilità e pagamenti (Cass. n. 19214/2020; n. 15369/2020; n. 33126/2024). Nel caso, la Corte territoriale, richiamando un’unica fattura e un unico fornitore, aveva ritenuto verosimile la buona fede del contribuente senza operare alcuna inversione dell’onere della prova; i riferimenti dell’Agenzia a una diversa fattura non erano stati specificamente allegati in appello. Il ricorso è rigettato.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ribadisce la ripartizione dell’onere probatorio nelle contestazioni di operazioni inesistenti: il primo passo grava sempre sul Fisco, che deve dimostrare — anche solo per presunzioni — la fittizità oggettiva dell’operazione o la consapevolezza soggettiva del contribuente. Solo a quel punto scatta l’onere della prova contraria, che il contribuente non assolve limitandosi a esibire fatture, quietanze o scritture formalmente regolari. Sul piano processuale, la decisione conferma che in cassazione le censure sull’onere della prova (art. 2697 cod. civ.) valgono solo se il giudice ha errato nell’attribuzione dell’onus probandi, non quando ha semplicemente valutato le prove in un certo modo, e che i fatti decisivi vanno allegati con precisione, indicando dove e quando furono discussi.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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