Tassa rifiuti: tra TARSU e TARI opera il cumulo giuridico delle sanzioni, sono violazioni della stessa indole (Cass. trib. 18403/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 18403 dell’8 giugno 2026 (R.G. 7173/2020), udienza pubblica del 28 gennaio 2026 — Presidente Stalla, Relatore Paolitto.

Il principio di diritto

«In tema di sanzioni tributarie, e prima della riformulazione della relativa disciplina che è stata posta, a decorrere dal 1° settembre 2024, dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 3, lett. f), è configurabile, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5, il cumulo giuridico tra violazioni che, afferenti alla Tarsu ed alla Tari, debbono considerarsi della medesima indole in ragione di una sostanziale continuità regolativa delle relative discipline».

Il fatto

La Corte di Giustizia Tributaria Regionale del Lazio, in riforma del primo grado, respingeva l’impugnazione di un avviso di rideterminazione della TARI per il 2015 (contribuente poi fallita). Il fallimento ricorreva per cassazione con quattro motivi: la detenzione delle aree (cessione in locazione non denunciata né provata); l’onere della prova sulla superficie tassabile; la produzione di rifiuti speciali; e il cumulo giuridico delle sanzioni (art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997), essendo il contribuente destinatario di quattro avvisi contestualmente notificati per TARSU e TARI dal 2010 al 2015.

La motivazione

I primi tre motivi sono rigettati: grava sul contribuente l’onere di denunciare le variazioni, sicché la mancata denuncia della cessione in locazione — con difetto di prova dell’esecuzione del contratto — non libera dal tributo; l’accertamento della maggiore superficie tassabile, fondato su banca dati catastale, elaborati planimetrici e rilevazioni satellitari, è legittimo, spettando al contribuente dichiarare le superfici; la produzione di rifiuti speciali non era stata né dichiarata né adeguatamente provata.

È invece fondato il quarto motivo. Il cumulo giuridico (continuazione) ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica anche ai tributi locali; TARSU e TARI, benché tributi diversi, integrano violazioni “della stessa indole” per la sostanziale continuità regolativa delle discipline. Quando le sanzioni per diverse annualità sono irrogate con avvisi contestualmente notificati, la continuazione copre tutte le violazioni antecedenti alla contestazione, operando l’interruzione (art. 12, comma 6) solo per quelle successive; la riforma del d.lgs. n. 87 del 2024 non rileva ratione temporis. Enunciato il principio di diritto, la Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.

Implicazioni pratiche

Chi riceve più avvisi per la tassa rifiuti relativi ad annualità diverse, notificati contestualmente, non deve subire la somma aritmetica delle sanzioni: opera il cumulo giuridico (continuazione) ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, con un trattamento più favorevole. È un profilo da eccepire sistematicamente in questi accertamenti seriali.

TARSU e TARI, pur formalmente distinti, sono violazioni “della stessa indole”: il cumulo opera anche tra i due, per la continuità regolativa delle discipline. Il confine è la contestazione: la continuazione copre le violazioni antecedenti, mentre quelle successive restano fuori, salvo un autonomo e nuovo cumulo. Il principio riguarda il regime anteriore alla riforma del d.lgs. n. 87 del 2024 (violazioni commesse prima del 1° settembre 2024).

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