Patrocinio a spese dello Stato: la fase introduttiva va liquidata anche senza atti scritti e in una sola udienza (Cass. 16946/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ordinanza n. 16946 del 30 maggio 2026 (R.G.N. 21652/2025) — Presidente Mauro Mocci, Relatore Maria Ludovica Russo.

Il principio di diritto

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la fase introduttiva del giudizio penale (art. 12, comma 3, lett. b, del D.M. n. 55/2014) va liquidata al difensore anche in assenza di atti scritti, a prescindere dal numero di udienze e dalla durata del giudizio: l’elencazione è esemplificativa e non tassativa e comprende tutte le attività — anche orali — prodromiche all’apertura del dibattimento. Ove l’imputato si costituisca con il difensore e questi presenzi rendendo dichiarazioni, spettano i compensi per l’attività introduttiva.

Il fatto

Un difensore aveva assistito, in un giudizio penale, un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale liquidava il compenso escludendo la fase introduttiva del giudizio; proposta opposizione, il Tribunale la rigettava, confermando la non spettanza dei compensi per tale fase. Il difensore ricorreva per cassazione con un unico motivo; la Procura Generale chiedeva l’accoglimento del ricorso.

La motivazione

Il motivo è fondato. L’art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014 liquida il compenso per fasi; l’elencazione delle attività della fase introduttiva (lett. b) ha valore esemplificativo e non tassativo (Cass. 30315/2022; Cass. 8414/2023). Non è rilevante in quante udienze si sia chiuso il giudizio, né quanto sia durata la fase precedente al dibattimento, né che siano mancati atti scritti: la fase introduttiva comprende tutte le attività — richieste, istanze, osservazioni, opposizioni — prodromiche all’apertura del dibattimento (artt. 484 e 491 c.p.p.), ancorché rese in forma orale. Non è possibile trasporre lo schema del processo civile a quello penale. Ove l’imputato si costituisca con il difensore, che esamina gli atti introduttivi e presenzia all’udienza rendendo dichiarazioni in qualsiasi forma, spettano i compensi per l’attività introduttiva (Cass. 5807/2024), restando al giudice di merito la sola verifica, ai fini della quantificazione, delle attività effettivamente svolte. Nel caso, il difensore aveva presenziato a due udienze, dando conto dello stato di detenzione dell’imputato e rendendo le dichiarazioni necessarie all’apertura del dibattimento. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio.

Implicazioni pratiche

Per i difensori, la fase introduttiva del giudizio penale è autonomamente compensabile non appena il processo sia effettivamente instaurato e il difensore vi partecipi: non servono atti scritti né una durata minima, ed è irrilevante che il giudizio si esaurisca in una sola udienza. Il giudice della liquidazione non può negare in blocco la fase, ma solo verificare quali attività tipiche siano state svolte per quantificarle.

Il principio, benché reso in tema di patrocinio a spese dello Stato, poggia sull’interpretazione generale del D.M. n. 55/2014 sui compensi forensi. Ne discende un criterio spendibile in ogni liquidazione: le fasi del compenso vanno lette secondo la struttura propria del rito penale, senza mutuare le categorie del processo civile, e l’assenza di atti scritti non equivale ad assenza di attività introduttiva.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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