Processo tributario: prima di dichiarare inammissibile il ricorso il giudice deve ordinare l’esibizione dell’originale (Cass. trib. 18314/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 18314/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 6317/2019) — Presidente Angelo Matteo Socci, Relatore Ugo Candia. Accoglie il ricorso, cassa con rinvio.

Il principio di diritto

La previsione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui “Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”, rappresenta un vero e proprio obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente, onde evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità prima di ordinare di produrre la documentazione relativa alla notifica dell’atto impugnato. L’ordine di produzione del documento può anche essere inoltrato al soggetto notificatore qualora questi sia l’unico soggetto a possedere traccia dell’esito della notifica, come accade in quella eseguita tramite raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento, essendo il soggetto al quale viene restituita detta ricevuta.

Il fatto

In una controversia su avvisi di accertamento TARSU (anni d’imposta 2010-2012) notificati da un concessionario della riscossione, la contribuente li impugnava. La Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile il ricorso originario per difetto di prova della sua tempestività: la data di notifica dell’atto impugnato (20 dicembre 2016) era annotata a penna, da mano ignota, con un’abrasione e la correzione dell’anno (da 2017 a 2016), così da rendere incerta la data. La contribuente ricorreva per cassazione, deducendo che la notifica a mezzo posta diretta non lascia al destinatario una traccia documentale della data e che l’onere della prova della notifica grava sull’agente della riscossione.

La motivazione

Il ricorso è accolto. L’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 impone al giudice tributario, in caso di contestazioni, di ordinare l’esibizione degli originali: si tratta di un vero e proprio obbligo, non di una facoltà, in una lettura costituzionalmente orientata che fa dell’inammissibilità una extrema ratio (Cass. n. 27257/2025; n. 25107/2020; Corte cost. n. 189/2000). L’indagine sulla data va condotta tenendo conto delle modalità della notifica a mezzo posta diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che non prevede relata né lascia al destinatario una traccia decifrabile della data, essendo l’avviso di ricevimento restituito al mittente (Cass. n. 1686/2023). L’ordine di produzione può quindi essere rivolto anche al soggetto notificatore — il concessionario — quando è l’unico a possedere l’esito della notifica, contemperando così l’onere del contribuente di allegare l’atto con la prova della data (Cass. n. 25107/2020). La C.t.r., dichiarando l’inammissibilità senza attivare i poteri ex art. 22, comma 5, e senza considerare le particolari modalità di notifica, ha errato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

Implicazioni pratiche

Nel processo tributario, il giudice non può dichiarare inammissibile il ricorso per incertezza sulla data di notifica dell’atto impugnato senza prima ordinare l’esibizione dell’originale ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992: è un obbligo, e l’inammissibilità resta l’ultima risorsa. Il punto è decisivo quando l’atto è notificato a mezzo posta diretta dal concessionario (art. 26 d.P.R. n. 602/1973), perché in quel caso il destinatario non conserva una traccia certa della data e l’avviso di ricevimento torna al mittente: l’ordine di produzione può allora essere rivolto proprio all’agente della riscossione, unico detentore della prova. Per il contribuente, un utile argine contro le declaratorie di inammissibilità fondate su annotazioni incerte.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *