Ottemperanza avverso sentenza del giudice ordinario per l’accredito della carta docente (TAR Puglia n. 315 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di estendere la cognizione a domande correlate. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione e per i suoi funzionari. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di danaro può essere iniziata solo dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine assegnato e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva conseguito una sentenza favorevole dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere le somme dovute per la causali di cui in motivazione mediante accredito sulla “carta docente” per l’anno scolastico 2023/2024.

Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata al Ministero in data 16.06.2025, l’amministrazione non vi aveva dato esecuzione. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la regolarità in rito della procedura. Ha verificato che il giudizio di ottemperanza era stato correttamente instaurato ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., in quanto diretto all’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come comprovato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Taranto. Ha inoltre accertato l’osservanza dei termini di cui all’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Quanto al termine di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, il Collegio ha rilevato che la sentenza era stata notificata munita di formula esecutiva in data 16.06.2025 e che il termine di centoventi giorni era decorso infruttuosamente. Di fronte alla mancata ottemperanza, il Ministero non aveva contestato in giudizio l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale.

Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, precisando che non assumeva rilievo l’eventuale avvenuto pagamento nelle more del giudizio. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, escludendo la liquidazione di alcun compenso trattandosi di dipendente già inserito nell’organizzazione dell’amministrazione debitrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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