Ottemperanza e giudicato del giudice del lavoro: termini processuali dimezzati (TAR Puglia n. 314 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, ad eccezione, nei giudizi di primo grado, dei termini per la notificazione del ricorso introduttivo. Il termine per il deposito del ricorso ex art. 45 c.p.a., pertanto, è di 15 giorni e non di 30. Tale termine ha carattere perentorio, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, ed è sottratto alla disponibilità delle parti e del giudice, il quale non può disattenderlo né prorogarlo al di fuori dei casi di errore scusabile. L’irricevità per tardività del deposito può essere dichiarata anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..

Il Fatto

Il docente ricorrente, già vittorioso dinanzi al Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, aveva ottenuto una sentenza che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito del beneficio economico. A fronte dell’asserita inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, notificandolo in data 8.07.2025 e depositandolo il 19.11.2025, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, trattenuta la causa in decisione, ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Richiamato l’art. 87, comma 3, c.p.a., ha osservato che nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto al processo ordinario, fatta eccezione per quelli di notificazione del ricorso introduttivo di primo grado. Ne deriva che il termine per il deposito del ricorso, stabilito genericamente dall’art. 45 c.p.a. in 30 giorni, è ridotto a 15 giorni.

Nella fattispecie, il ricorso notificato l’8.07.2025 risultava depositato solo il 19.11.2025, quindi ben oltre sia il termine dimezzato di 15 giorni sia il termine ordinario di 30 giorni. Il Collegio ha quindi richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., che impone la declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso di tardività della notificazione o del deposito, e il principio per cui il termine di deposito ha natura perentoria, non potendo essere derogato o prorogato dal giudice al di fuori delle ipotesi di errore scusabile. A sostegno di tale impostazione ha citato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 1129.

In forza dell’art. 73, comma 3, c.p.a., non potendo decidere immediatamente sulla questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio, il TAR ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 30 giorni per presentare memorie sulla questione preliminare, rinviando la causa alla camera di consiglio del 13 maggio 2026 per il prosieguo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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