Compensi forensi: nelle cause di valore indeterminabile lo scaglione 26.000-260.000 è inderogabile, dopo il D.M. 147/2022 (Cass. 19049/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 19049 dell’11 giugno 2026 (R.G. 21722/2025), camera di consiglio del 27 maggio 2026 — Presidente De Stefano, Relatore Fanticini.
Il principio di diritto
In tema di liquidazione dei compensi forensi, per le cause di valore indeterminabile lo scaglione tra 26.000 e 260.000 euro, previsto dall’art. 5, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014, è divenuto inderogabile a seguito della soppressione dell’inciso “di regola” ad opera dell’art. 2, comma 2, lett. b), del d.m. n. 147 del 2022: il giudice non può più scendere allo scaglione immediatamente inferiore (tra 5.201 e 26.000 euro), neppure per la semplicità o la ripetitività delle questioni trattate. Resta così superato il precedente orientamento, che ammetteva lo scaglione inferiore proprio in forza dell’inciso ora soppresso.
Il fatto
In un giudizio civile la Corte d’appello di Napoli, pur riconoscendo il valore indeterminabile della controversia, liquidava le spese applicando lo scaglione inferiore (tra 5.201 e 26.000 euro) “in ragione della semplicità e ripetitività delle questioni controverse”.
La società controricorrente, con ricorso incidentale, lamentava la violazione dei minimi tariffari e l’illegittima liquidazione delle spese; il ricorso principale, proposto in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., era invece inammissibile per plurime ragioni.
La motivazione
Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. In passato la Corte aveva ammesso che, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, il giudice potesse scendere allo scaglione inferiore, sulla base dell’inciso “di regola” contenuto nell’art. 5, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014. Ma quell’inciso è stato soppresso dall’art. 2, comma 2, lett. b), del d.m. n. 147 del 2022: lo scaglione tra 26.000 e 260.000 euro è ora un valore base inderogabile, e il giudice non può applicare quello inferiore.
La Corte d’appello ha quindi errato liquidando sullo scaglione tra 5.201 e 26.000 euro anziché su quello tra 26.000 e 260.000 euro. La sentenza è cassata sul punto e la Corte, decidendo nel merito, rideterminava le spese del grado d’appello secondo lo scaglione corretto. Il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili.
Implicazioni pratiche
Nelle cause di valore indeterminabile, dopo il d.m. n. 147 del 2022, il giudice deve liquidare i compensi entro lo scaglione tra 26.000 e 260.000 euro: non può più scendere allo scaglione inferiore, neppure invocando la semplicità o la serialità della controversia. È un dato da far valere quando la liquidazione delle spese comprime i compensi sotto quella soglia.
L’inciso “di regola”, su cui poggiava il vecchio orientamento (possibilità di scendere allo scaglione più basso), è stato soppresso: la soglia dei 26.000 euro è ora il minimo inderogabile del valore per le cause indeterminabili. Resta ferma la modulazione del compenso all’interno dello scaglione, in rapporto all’oggetto e alla complessità della lite, ma non lo “sconfinamento” verso lo scaglione inferiore.
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