Decreto ingiuntivo non opposto dai soci di s.n.c.: niente beneficio di preventiva escussione, la responsabilità diventa diretta (Cass. civ. n. 27367/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 27367/2025, pubblicata il 13 ottobre 2025, R.G. n. 20788/2023, Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti.

Il principio di diritto

In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima.

Il fatto

Un creditore otteneva dal Tribunale di Castrovillari un decreto ingiuntivo (oltre 70.000 euro per forniture di generi alimentari) nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, in solido. Solo la società proponeva opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; i soci no. Divenuto definitivo il decreto nei confronti dei soci per mancata opposizione, il creditore notificava loro l’atto di precetto. I soci proponevano opposizione a precetto ex art. 615 cod. proc. civ., eccependo il beneficium excussionis di cui all’art. 2304 cod. civ., cioè la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale. Tribunale e Corte d’appello di Catanzaro accoglievano l’opposizione. Il creditore ricorreva per cassazione.

La motivazione

Il ricorso è fondato. In primo luogo, la pendenza dell’opposizione proposta dalla società non paralizza l’azione esecutiva contro il socio: il decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile nei confronti del socio è titolo giudiziale definitivo e incondizionato, e il socio non opponente non può avvalersi di un eventuale giudicato favorevole successivamente formatosi verso la società. In secondo luogo, il beneficio della preventiva escussione (art. 2304 cod. civ.) tutela il socio in virtù della sussidiarietà della sua responsabilità, ma solo quando il titolo si sia formato nei confronti della società: nel caso di specie il decreto ha ingiunto il pagamento in solido e incondizionatamente anche ai soci, i quali, non opponendosi, hanno lasciato cristallizzare un’obbligazione diretta e solidale, non sussidiaria. La fonte dell’obbligazione dei soci non è più il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale come concretamente formatosi; il beneficio della preventiva escussione, pertanto, non opera.

Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Il socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. che riceva, insieme alla società, un decreto ingiuntivo in solido ha un onere preciso: opporsi nei termini. Se non lo fa, il titolo diventa definitivo nei suoi confronti come obbligazione diretta e solidale, e perde il beneficio della preventiva escussione (art. 2304 cod. civ.), che presuppone un titolo formato solo contro la società. Il creditore può allora procedere esecutivamente contro il socio senza prima escutere il patrimonio sociale, e non rileva l’eventuale accoglimento dell’opposizione proposta dalla sola società. Per la difesa dei soci la partita si gioca nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, non in quella successiva di opposizione a precetto.

Scarica il PDF del provvedimento

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *