Incentivi fotovoltaici: spettano al proprietario dell’impianto, non al Soggetto Responsabile che li ha percepiti (Cass. 11085/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 11085/2026, pubblicata il 25 aprile 2026 (R.G.N. 19445/2022) – camera di consiglio del 15 aprile 2026, Presidente Cosmo Crolla, Relatore Filippo D’Aquino.
Il principio di diritto
Spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico gli importi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici al Soggetto Responsabile a titolo di Tariffa Incentivante e di Ritiro Dedicato, costituendo la prima una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell’impianto e il secondo il corrispettivo della cessione al Gestore dell’energia generata dall’impianto. Laddove il proprietario dell’impianto sia diverso dal Soggetto Responsabile titolare del rapporto concessorio con il Gestore, il Soggetto Responsabile e tenuto a corrispondere tali importi al proprietario dell’impianto a titolo di frutti civili ex art. 1148 cod. civ. dal giorno della domanda quale possessore di buona fede.
Il fatto
Una società, proprietaria di due impianti fotovoltaici insistenti su immobili già oggetto di leasing e oggetto di rivendica parzialmente accolta, chiedeva l’ammissione allo stato passivo di un fallimento, in prededuzione, per la retrocessione dei frutti civili e per l’indennità di utilizzo degli impianti, assumendo che il curatore, subentrato ex art. 72 l.fall. nelle Convenzioni per le Tariffe Incentivanti e il Ritiro Dedicato, aveva percepito importi che sarebbero spettati alla proprietaria. Il Giudice Delegato escludeva i crediti; il Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione, ritenendo gli importi di pertinenza del fallimento in quanto divenuto Soggetto Responsabile per effetto del subentro. La proprietaria proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resisteva il fallimento.
La motivazione
La Corte esamina preliminarmente il quarto motivo e lo accoglie, con assorbimento del secondo, del terzo e del quinto. Le Tariffe incentivanti (art. 7, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 387/2003 pro tempore) costituiscono una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell’impianto, erogata a fondo perduto e non collegata a una controprestazione; il Ritiro Dedicato e una cessione indiretta al Gestore dell’energia prodotta, a prezzo amministrato. Entrambi presuppongono la titolarità dell’impianto, che costituisce bene immobile per connessione strutturale e funzionale con il terreno. Trova quindi applicazione l’art. 1148 cod. civ.: il possessore risponde dei frutti civili verso il proprietario rivendicante dopo la domanda giudiziale, indipendentemente dalla buona fede, quale debito di valuta. Il Soggetto Responsabile, possessore dei frutti, e tenuto a restituirli al proprietario che li rivendichi, con decorrenza dalla domanda di rivendica e in prededuzione perché maturati dopo l’apertura del fallimento. Il primo motivo, sul vizio di motivazione del decreto impugnato, e infondato.
Esito: la Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli ulteriori; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione e la decisione delle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
La pronuncia chiarisce chi ha diritto agli incentivi fotovoltaici quando proprietario dell’impianto e Soggetto Responsabile titolare della Convenzione con il Gestore non coincidono. Gli importi (Tariffa Incentivante e Ritiro Dedicato) sono correlati alla titolarità dell’impianto: il Soggetto Responsabile che li percepisce senza esserne proprietario ne e possessore e deve restituirli al proprietario che li rivendichi, a titolo di frutti civili ex art. 1148 c.c., a decorrere dalla domanda giudiziale. Nel contesto concorsuale, i frutti maturati dopo l’apertura del fallimento spettano in prededuzione. Un criterio utile per definire i rapporti tra proprietà dell’impianto e subentro del curatore nelle convenzioni energetiche.
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