Ordine di rimozione rifiuti illegittimo senza prova del contributo eziologico del destinatario (TAR Lombardia n. 3537 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 può essere legittimamente rivolto al proprietario dell’area o al titolare di diritti reali o personali di godimento solo ove l’amministrazione dimostri, all’esito di un’istruttoria completa svolta in contraddittorio, l’imputabilità della condotta di abbandono o deposito incontrollato a titolo di dolo o colpa. Non è configurabile una responsabilità di posizione o di natura oggettiva, né il riferimento alla sentenza penale di condanna di altri soggetti vale a fondare l’ordine ove da essa non emerga alcun contributo causale del destinatario. La mera contiguità fisica delle aree o l’integrazione funzionale tra attività diverse non integrano gli estremi della colpa richiesta dalla norma.
Il Fatto
Un Comune aveva adottato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, un’ordinanza con cui ordinava alla società ricorrente, unitamente ad altri soggetti, la rimozione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi rinvenuto all’interno di un sito produttivo. L’area era stata concessa in locazione con contratti separati a due distinte società: la ricorrente, impresa di costruzione e manutenzione stradale, e un’altra società, titolare dell’autorizzazione unica ambientale per il recupero di rifiuti. Il provvedimento comunale traeva fondamento da una sentenza penale di condanna che aveva accertato la responsabilità dell’amministratore della società di gestione del sito per il deposito incontrollato realizzato nell’area di propria competenza, nonché la responsabilità del legale rappresentante della società ricorrente per un distinto e più contenuto deposito rinvenuto nell’area a quest’ultima locata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune, rilevando come la mancata documentazione dell’avvenuto ripristino e la perdurante vigenza dell’obbligo in capo alla ricorrente, esposta ad eventuali azioni di rivalsa, rendessero concreto e attuale l’interesse alla decisione di merito.
Nel merito, il Collegio ha accolto la censura incentrata sul difetto di istruttoria e sulla carenza di motivazione, richiamando il consolidato principio per cui l’obbligo di rimozione grava sull’autore dell’illecito e, in solido, sul proprietario o sul titolare di diritti di godimento sull’area solo qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio. La norma, di chiara matrice eurounitaria, non ammette eccezioni in termini di responsabilità oggettiva.
La sentenza penale richiamata dal provvedimento impugnato, pur affermando la responsabilità penale del legale rappresentante della società ricorrente per il deposito rinvenuto nell’area di propria pertinenza, non conteneva alcuna indicazione circa un suo coinvolgimento nella realizzazione del ben più vasto deposito abusivo insistente sull’area condotta in locazione dall’altra società. L’ordinanza sindacale, invece, pretendeva di estendere la responsabilità della ricorrente anche a tale distinta situazione, senza offrire elementi istruttori a supporto.
Il Tribunale ha quindi escluso che la contiguità fisica delle superfici, l’integrazione funzionale tra le attività o la presenza di accessi comuni potessero integrare la prova di un contributo causale della ricorrente, trattandosi di mere deduzioni descrittive, peraltro formulate solo in una memoria processuale successiva all’ordinanza cautelare favorevole alla società. Tali affermazioni, non tradotte in un nuovo provvedimento, sono state considerate una inammissibile integrazione postuma della motivazione, irrilevante ai fini del sindacato di legittimità sull’atto originario.
Alla luce del carattere sostanziale e assorbente della censura, idoneo a travolgere radicalmente l’atto, il ricorso è stato accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata e condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.